L’interconnessione dei registratori di cassa telematici con il sistema informativo aziendale non comporta, di per sé, l’automatico riconoscimento dell’agevolazione prevista dall’articolo 1, comma 9, della legge di bilancio 2017, meglio conosciuta come “iperammortamento” (risposta 715/E/2021).
Perciò, i registratori di cassa automatici non sono ipermamortizzabili.
L’applicazione della disciplina presuppone necessariamente la classificabilità dei beni materiali (o dei beni immateriali) in una delle voci ricomprese nell’allegato A (o B) alla legge n. 232 del 2016. Se i registratori di cassa telematici non risultano riconducibili ad alcuna voce non si configurano quali investimenti idonei per la trasformazione tecnologica e digitale dei processi aziendali secondo il paradigma “4.0”; non possono essere ammessi alla fruizione delle agevolazioni.
In pratica, non determinano un significativo effetto sul processo di creazione del valore legato allo specifico processo di produzione di beni e/o servizi.
Risposta 715 sui registratori di cassa
In conclusione, l’Agenzia si allinea al parere del ministero dello Sviluppo economico rispondendo che tali strumenti non sono “iperammortizzabili”. Tuttavia, aggiunge, resta ferma la possibilità per l’istante di applicare agli stessi le agevolazioni previste per i beni strumentali diversi da quelli riconducibili nei richiamati allegati A e B alla legge n. 232/2016.
Risposta 737 sui registratori di cassa
Con una nuova risposta – n. 737 del 19 ottobre 2021 – l’Agenzia torna sui registratori di cassa affermando che l’omessa o incompleta memorizzazione e trasmissione al Fisco dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri è sanzionabile anche quando la violazione dipende da un errore nell’installazione del registratore telematico, tanto più se il mal funzionamento è stato rilevato dal contribuente con estremo ritardo a causa della mancata verifica dell’apparecchio.
Pur tuttavia, in mancanza del ravvedimento, accertata la buona fede dell’istante, gli uffici potranno valutare la presenza delle condizioni che consentono l’applicazione degli istituti che permettono di escludere o graduare il carico sanzionatorio in funzione dell’effettiva gravità della violazione (articoli 6 e 12 del Dlgs n. 472/1997).
Sitografia
www.fiscooggi.it
www.agenziaentrate.gov.it

