La definizione agevolata delle somme dovute a seguito dei controlli automatizzati delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 21 dicembre 2018, è misura di sostegno introdotta dall’articolo 5, commi da 1 a 9) del Dl n. 41/2021, c.d. decreto “Sostegni”.
E’ rivolta agli operatori economici con partita Iva attiva al 23 marzo 2021 che, a seguito della pandemia, hanno subìto nel 2020 un calo del volume d’affari maggiore del 30% rispetto all’anno d’imposta precedente.
Per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva si considera, in luogo del volume d’affari, l’ammontare dei ricavi e compensi che risulta dalle dichiarazioni dei redditi presentate per gli anni d’imposta 2019 e 2020.
Accettare la proposta di definizione inviata dall’Agenzia comporta dover perfezionare la procedura pagando la cifra richiesta, i relativi interessi e i contributi previdenziali, escluse le sanzioni e le somme aggiuntive, secondo le modalità e i termini previsti per la riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli automatici, entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso bonario (anche tramite rateizzazione).
Quali somme sono oggetto di definizione?
L’agevolazione prevista dal “Sostegni” riguarda gli “avvisi bonari” emessi dall’Agenzia a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni eseguito in base ai dati delle dichiarazioni e a quelli in possesso dell’anagrafe tributaria. In particolare, oggetto della definizione sono – come più sopra anticipato – le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 21 dicembre 2018:
- per il periodo d’imposta 2017, la definizione si applica alle comunicazioni elaborate entro il 31 dicembre 2020, non inviate per effetto della sospensione;
- per il periodo d’imposta 2018, riguarda le comunicazioni elaborate entro il 31 dicembre 2021.
La misura di favore consiste nell’esclusione del pagamento delle sanzioni (o delle somme aggiuntive in caso di irregolarità relative a contributi previdenziali) contenute nella comunicazione d’irregolarità.
Rispetto dei limiti Ue in un’autodichiarazione
Il provvedimento AdE n. 275852/2021 precisa che l’efficacia della definizione è subordinata al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modificazioni.
Per attestarne il rispetto, i contribuenti che intendono accettare la proposta di definizione sono tenuti a presentare l’autodichiarazione (articolo 1, commi 14 e 15, del Dl n. 41/2021) entro il 31 dicembre 2021.
Ove l’operatore Iva non riceva la proposta di definizione agevolata in tempo utile per rispettare il predetto termine del 31 dicembre 2021, l’autodichiarazione potrà essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui è effettuato il pagamento delle somme dovute o della prima rata.
Sitografia
www.fiscooggi.it
www.agenziaentrate.gov.it

