Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 252 del 21 ottobre 2021, è in vigore il collegato fiscale, anticipo della manovra di bilancio per il prossimo anno.
E’ il Decreto legge n. 146/2021.
Nel provvedimento, la materia fiscale occupa i primi sette articoli, intervenendo in primis sulla riscossione, per dare maggiore respiro ai contribuenti debitori nel momento della ripresa dei pagamenti; in secundis prevedendo: la regolarizzazione gratuita per chi ha indebitamente utilizzato il bonus ricerca e sviluppo (R&S); la semplificazione della disciplina del patent box, che si trasforma in una maggiorazione del 90% dei costi ammissibili; il rifinanziamento con altri 100 milioni di euro del Fondo istituito per incentivare l’acquisto di veicoli con emissioni di anidride carbonica basse.
Le misure fiscali del collegato
| Art. 1 – Rimessione in termini per rottamazione-ter e saldo e stralcio |
| Chi è decaduto dalla “rottamazione ter” e dal “saldo e stralcio” per non aver rispettato il pagamento di una o più rate, può recuperare se, entro il 30 novembre 2021, versa le quote omesse (per le rate che originariamente scadevano nel 2020, si considerano tempestivi i versamenti effettuati entro quella data). Le somme potranno essere versate fino al 5 dicembre (termine che, cadendo di domenica, slitta automaticamente al giorno successivo). |
| Art. 2 – Estensione del termine di pagamento per le cartelle notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 |
| Per pagare le cartelle di pagamento notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 si disporrà di centocinquanta giorni; inutilmente decorso tale intervallo temporale, scatteranno gli interessi di mora sulle somme iscritte a ruolo e il concessionario potrà avviare l’espropriazione forzata. |
| Art. 3 – Estensione della rateazione per i piani di dilazione |
| Per i piani di dilazione in essere all’8 marzo 2020, sale a diciotto il numero di rate, anche non consecutive, il cui mancato pagamento determina la decadenza dai provvedimenti di rateizzazione. Una novità di cui beneficia anche chi, all’entrata in vigore del “decreto fiscale”, risulta già decaduto dai piani di rateizzazione (ad esempio, per non aver versato entro il mese di settembre le rate che erano state sospese fino al 31 agosto per l’emergenza sanitaria); a tal fine, dovrà saldare entro il 31 ottobre (2 novembre) gli importi sospesi e non ancora pagati. Restano comunque validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti effettuati dall’agente della riscossione dal 1° ottobre fino all’entrata in vigore della norma, e sono fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici che ne sono conseguiti; inoltre, in caso di versamenti di importi sospesi eseguiti in quel periodo, restano acquisiti gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive. |
| Art. 4 – Integrazione del contributo a favore di Agenzia delle entrate – Riscossione |
| Aumenta di 100 milioni di euro il contributo erogato per l’anno 2021 all’Agenzia delle entrate – Riscossione, al fine di garantire l’equilibrio gestionale del servizio nazionale di riscossione. |
| Art. 5 – Disposizioni urgenti in materia fiscale |
| Lotteria dei corrispettivi. Definita la ripartizione, per le annualità dal 2021 al 2023, delle risorse assegnate all’apposito fondo istituito presso il Mef. |
| Bonus teatri e spettacoli. Il credito d’imposta alle imprese esercenti attività teatrali e spettacoli dal vivo che nel 2020 hanno subìto una riduzione del fatturato di almeno il 20% rispetto al 2019, potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite modello F24. |
| Non più, quindi, anche nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale è stata sostenuta la spesa. |
| Bonus ricerca e sviluppo. Il Decreto 146 introduce una procedura di regolarizzazione gratuita a favore di chi, alla data di entrata in vigore del “decreto fiscale”, ha indebitamente utilizzato in compensazione il credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo maturato tra il 2015 e il 2019: la somma in questione potrà essere riversata, senza sanzioni e interessi, entro il 16 dicembre 2022, in unica soluzione o in tre rate annuali di pari importo, aggiungendo, nella seconda ipotesi, gli interessi legali con decorrenza dal 17 dicembre 2022. La sanatoria non opera per condotte fraudolente, documenti falsi, fatture per operazioni inesistenti, assenza di documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento delle spese. |
| Aiuti di Stato. Tra le misure di sostegno adottate durante la pandemia in deroga alla disciplina ordinaria sugli aiuti di Stato, nei limiti del Temporary framework Ue, vanno considerati anche: il contributo a fondo perduto per le start up, la definizione agevolata degli avvisi bonari per le partite Iva, l’esenzione Imu, nonché il contributo a fondo perduto e il bonus affitti disciplinati dal “decreto Sostegni bis”. |
| Intermediari abilitati. Anche i revisori legali possono essere incaricati alla presentazione delle dichiarazioni fiscali in via telematica mediante il servizio Entratel. Si aggiungono agli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro; agli iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria; alle associazioni sindacali di categoria tra imprenditori e quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche; ai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati; agli altri incaricati individuati con decreto del ministro dell’Economia e delle finanze. |
| Art. 6 – Semplificazione della disciplina del patent box |
| Cambia pelle la disciplina del patent box, lo sconto fiscale riservato ai titolari di reddito d’impresa in riferimento ai costi sostenuti per determinati beni immateriali utilizzati nello svolgimento della propria attività: anziché quantificare la quota di reddito esclusa dall’imponibile complessivo, potranno scegliere di applicare a quei costi una maggiorazione del 90%. L’elenco dei beni ammissibili all’agevolazione si arricchisce con i marchi d’impresa. L’opzione vale per cinque periodi d’imposta, è irrevocabile e rinnovabile ed è efficace ai fini sia delle imposte sui redditi sia dell’Irap. La nuova disciplina è applicabile alle opzioni esercitate dalla data di entrata in vigore del collegato fiscale, il 22 ottobre 2021; chi sceglie di adottarla non può fruire, per tutta la durata e in relazione ai medesimi costi, del bonus per le attività di ricerca e sviluppo previsto dalla legge di bilancio 2020 Un provvedimento dell’Agenzia delle entrate dovrà individuare le modalità attraverso le quali esercitare l’opzione. Le informazioni necessarie per il calcolo della maggiorazione andranno indicate in idonea documentazione (predisposta secondo le indicazioni che verranno fornite dalle Entrate), il cui possesso dovrà essere comunicato nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta per il quale si beneficia dell’agevolazione. |
| Art. 7 – Rifinanziamento Fondo automotive |
| Arrivano ulteriori 100 milioni di euro per il Fondo ecobonus istituito allo scopo di incentivare l’acquisto di veicoli a basso impatto ambientale. Le nuove risorse sono destinate a finanziare quattro diverse tipologie di contributi, commisurati alle emissioni di anidride carbonica: 65 milioni di euro per l’acquisto, anche in leasing, degli autoveicoli più green, con emissioni di CO2 fino a 60 g/Km (praticamente i modelli a propulsione elettrica e quelli ibridi plug-in). Sitografia www.gazzettaufficiale.it www.fiscooggi.it |

