Nel decreto-legge n. 146/2021 (collegato fiscale) pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 252 del 21 ottobre 2021, le misure urgenti a tutela del lavoro occupano, dei 18 complessivi, gli articoli dall’8 al 13.
Queste, in sintesi, le materie oggetto di rinforzo o correzioni:
articolo 8 – Modifiche all’articolo 26 del DL 18/2020 (c.d. “Cura Italia”) in materia di quarantena e lavoratori fragili;
articolo 9 – Congedi parentali straordinari per lavoratori/genitori;
articolo 10 – Integrazione salariale per i lavoratori di Alitalia in amministrazione straordinaria;
articolo 11 – Ulteriori disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale;
articolo 13 – Rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Tutte le “nuove” previsioni hanno avuto un forte impatto mediatico quando ancora se ne discuteva in fase embrionale. Con l’approvazione del decreto fiscale in Consiglio dei Ministri n. 41 del 15 Ottobre 2021, già i rumors si calmavano. Oggi il decreto è operativo.
Lavoro nero, più coordinamento e sanzioni severe
Circa la norma delineata dall’articolo 13 – salute e sicurezza sul lavoro – in particolare, il decreto interviene modificando il Decreto legislativo 81/2008 ed inasprendo le misure nei confronti delle imprese che non rispettano le norme di prevenzione o che utilizzano lavoratori in nero, incentivando e semplificando l’attività di vigilanza in materia.
Gli interventi fissati in questo delicato ambito sono frutto (anche) del confronto con le parti sociali. Ad esempio:
Lavoro nero. Cambiano le condizioni necessarie per l’adozione del provvedimento cautelare della sospensione dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni:
- 10% (non più 20%) del personale “in nero” presente sul luogo di lavoro;
- non è più richiesta alcuna “recidiva” ai fini della adozione del provvedimento, che quindi scatterà subito a fronte di gravi violazioni prevenzionistiche;
- la nuova disciplina del provvedimento cautelare prevede l’impossibilità, per l’impresa destinataria del provvedimento, di contrattare con la pubblica amministrazione per tutto il periodo di sospensione.
Violazione norme sicurezza. Se accertate gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro:
- è prevista – come detto – la sospensione dell’attività, anche senza la necessità di una reiterazione degli illeciti;
- per poter riprendere l’attività produttiva è necessario non soltanto il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, ma anche il pagamento di una somma aggiuntiva di importo variabile a seconda delle fattispecie di violazione;
- l’importo è raddoppiato se, nei cinque anni precedenti, la stessa impresa ha già avuto un provvedimento di sospensione.
Infine, il coordinamento. Sono estese le competenze di coordinamento all’INL – Ispettorato Nazionale del Lavoro – negli ambiti della salute e sicurezza del lavoro. Inoltre: aumenteranno gli ispettori; si incrementeranno le risorse per le tecnologie in dotazione; verrà rafforzata la banca dati dell’INAIL, ossia il SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro).
Da ultimo, gli organi di vigilanza sono tenuti ad alimentare un’apposita sezione della banca dati, dedicata alle sanzioni applicate nell’ambito dell’attività di vigilanza svolta nei luoghi di lavoro, mentre l’INAIL dovrà rendere disponibili alle Aziende sanitarie locali e all’Ispettorato Nazionale del Lavoro i dati relativi alle aziende assicurate e agli infortuni denunciati.

