L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato le prime Faq sullo slittamento dei versamenti delle rate delle definizioni agevolate, tra cui Rottamazione ter e Saldo e Stralcio, da parte del Decreto fiscale (Dl 146/2021).
A disposizione sul sito della Riscossione anche un Vademecum.
Settembre – Dicembre 2021, termine dei versamenti a 150 giorni
Per le cartelle notificate dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021: è prolungato fino a 150 giorni dalla notifica (rispetto ai 60 giorni ordinariamente previsti, che torneranno a partire da quelle notificate dal 1° gennaio 2022) il termine per il relativo pagamento senza applicazione di interessi di mora. Prima di tale termine l’Agente della riscossione non potrà dare corso all’attività di recupero del debito iscritto a ruolo.
Rottamazione-ter e Saldo e Stralcio
Per non perdere i benefici – per mancato, insufficiente o tardivo versamento – i contribuenti, in regola con il pagamento delle rate 2019, entro lunedì 6 dicembre 2021, in virtù dei 5 giorni di tolleranza rispetto alla scadenza fissata al 30 novembre 2021, dovranno corrispondere integralmente:
- le rate della Rottamazione-ter e della “Definizione agevolata delle risorse UE” scadute il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre del 2020 e 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre del 2021;
- le rate del Saldo e stralcio scadute il 31 marzo, 31 luglio del 2020 e 31 marzo, 31 luglio del 2021.
Sul sito dell’AdER nelle sezioni dedicate, si ricorda che se il pagamento avverrà oltre il termine ultimo previsto o per importi parziali, la misura agevolativa non si perfezionerà e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.
I soggetti decaduti dal Saldo e stralcio e dalla Rottamazione ter per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme scadute nel 2019, che non possono beneficiare del nuovo termine previsto per il pagamento delle rate in scadenza nel 2020, grazie alle novità introdotte dal Decreto Rilancio (DL 34/2020), possono comunque richiedere la rateizzazione delle somme ancora dovute ai sensi dell’art. 19 DPR 602/1973.
La medesima possibilità è stata altresì prevista dal Decreto Ristori (DL n. 137/2020) anche per i debiti che erano stati oggetto delle precedenti rottamazioni (prima Rottamazione e Rottamazione-bis) e successivamente decaduti dai benefici delle misure agevolative per mancato pagamento delle rate.
Bollettino vecchio per i versamenti nuovi
Sono ancora buoni da utilizzare i bollettini contenuti nella “Comunicazione delle somme dovute” già in possesso del contribuente, anche se il versamento verrà effettuato in date differenti rispetto a quelle originarie.
In caso di smarrimento della “Comunicazione” se ne può chiedere una copia attraverso il servizio online.
Inoltre, il contribuente può verificare in “Verifica lo stralcio dei debiti nella tua Definizione agevolata”, la presenza, nel piano di pagamento della “Rottamazione-ter” e/o del “Saldo e stralcio”, di carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 rientranti tra quelli di importo residuo fino a 5 mila euro, per i quali la legge ha previsto l’annullamento (cfr. art. 4, commi da 4 a 9 del DL n. 41/2021).
Dilazione in essere all’8 Marzo 2020, si paga a ottobre
Per i contribuenti con piani di dilazione in essere all’8 marzo 2020, quindi piani concessi prima del periodo emergenziale, il termine per il pagamento delle rate in scadenza nel periodo di sospensione è differito dal 30 settembre al 31 ottobre 2021.
Per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della cosiddetta “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.
Decadenza in 18 rate ma non per tutti
L’estensione da 10 a 18 rate, anche non consecutive, di mancato pagamento che comportano la decadenza dei piani di rateizzazione è riservata a chi aveva un piano di rateazione in essere all’8 marzo 2020 (21 febbraio 2020 per la zona rossa).
Pertanto, i contribuenti che hanno interrotto i pagamenti delle rate durante l’intero periodo della sospensione, dovranno effettuare il versamento di un numero di rate tale da evitare la decadenza dal beneficio della dilazione, che avviene, appunto, con il mancato pagamento di 18 rate.
Invece, per le rateizzazioni concesse dopo l’8 marzo 2020 e per quelle riferite a richieste presentate fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si determina nel caso di mancato pagamento di 10 rate.
All’asciutto la rateizzazione concessa dopo l’8 marzo 2020
Anche se con rate scadute durante il periodo di sospensione emergenziale per chi ha ottenuto la rateizzazione dopo l’8 marzo 2020 non è previsto un nuovo termine di pagamento, che resta al 30 settembre 2021.
Sitografia
www.agenziaentrateriscossione.it

