Crisi d’impresa: è ospitata nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 23 ottobre 2021 la Legge n. 147 del 21 ottobre 2021.
Il 15 novembre scatta la Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa; i professionisti sono in fermento.
E’ in vigore dal 24 ottobre 2021 e converte, con modificazioni, il Dl 24 agosto 2021 n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia.
Slittano:
- al 16 maggio 2022 l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza;
- al 31 dicembre 2023 le procedure di allerta e composizione assistita della crisi.
Tra le novità apportate dalla legge in oggetto la possibilità per l’imprenditore, ove non sia individuabile una soluzione idonea al superamento della situazione di crisi, di presentare una proposta di concordato per cessione di beni unitamente al piano di liquidazione (concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio).
Il decreto convertito apporta modifiche alla legge fallimentare al fine di anticipare alcuni strumenti di composizione negoziale previsti dal Codice della crisi.
Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa
La procedura di composizione negoziata della crisi è uno strumento stragiudiziale che consente all’imprenditore, commerciale e agricolo, che si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico–finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza, di fruire dell’affiancamento di un esperto terzo e indipendente per agevolare, in maniera riservata, le trattative con i creditori. L’imprenditore continuerà a gestire l’impresa.
Lo strumento è su base volontaria.
In via di predisposizione l’apposita piattaforma telematica nazionale.
Il dispositivo deve essere chiesto dall’interessato:
- al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa;
- quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa.
Chi è l’esperto esperto terzo e indipendente della composizione negoziata nella crisi d’impresa
Il professionista, inserito in un elenco ad hoc previa domanda, è chiamato ad agevolare le trattative tra l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, per individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di crisi, anche mediante il trasferimento dell’azienda o di rami di essa. L’esperto che lo affianca non sostituisce l’imprenditore.
L’elenco è stilato dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, ed è formato da:
- iscritti da almeno cinque anni all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
- iscritti da almeno cinque anni all’albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa;
- iscritti da almeno cinque anni all’albo dei consulenti del lavoro che documentano di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati;
- coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.
La domanda per l’elenco degli abilitati, formazione di 55 ore
Per essere inserito nell’elenco il professionista deve presentare apposita istanza all’Ordine di appartenenza o, se non è iscritto ad alcun Ordine, alla CCIAA del capoluogo della regione e delle province autonome di Trento e Bolzano del luogo di residenza o di iscrizione all’ordine professionale del richiedente, corredata da:
- documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti;
- certificazione attestante l’assolvimento degli obblighi formativi (55 ore, ex decreto attuativo del 28 settembre 2021);
- curriculum vitae oggetto di autocertificazione (ex articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445), in cui sia specificata ogni altra esperienza formativa in materia, anche nelle tecniche di facilitazione e mediazione.
Sitografia
www.gazzettaufficiale.it

