Mobilità in deroga: la circolare INPS n. 158/2021 fornisce le istruzioni per l’attuazione dell’articolo 38, comma 2-bis, del decreto-legge n. 73/2021, c.d. “Sostegni bis”, che, nel disporre la sospensione dell’applicazione dell’articolo 2, comma 66, secondo periodo, della legge n. 92/2012, ha stabilito, con riferimento al periodo dal 1° febbraio 2021 al 31 dicembre 2021, che per il relativo trattamento non trova applicazione il meccanismo della riduzione della prestazione prevista nei casi di terza e quarta proroga.
La previsione interessa i lavoratori che operano in aree di crisi complessa.
Mobilità in deroga: istruzioni attuative
Per il predetto periodo, agli importi in pagamento per i trattamenti di mobilità in deroga concessi come terza e quarta proroga ai predetti lavoratori non si applicano, dunque, le citate riduzioni.
Nello specifico, a quegli importi non si applica l’abbattimento del 40 per cento. Continuano, invece, a trovare applicazione (rispettivamente) le riduzioni del 10 per cento e del 30 per cento previste dalla medesima norma nei casi di prima e seconda proroga.
L’Istituto applicherà d’ufficio, senza necessità di una domanda degli interessati, il beneficio, mentre un successivo messaggio fornirà alle Strutture territoriali le indicazioni operative di dettaglio per la gestione dei trattamenti in parola.
Sitografia
www.inps.it

