Pochi giorni alla scadenza del termine di presentazione, in via telematica nello Stato membro di identificazione, della dichiarazione IVA per lo sportello unico (Regime speciale OSS).
Attenzione: il termine del 31 ottobre 2021 non slitta anche se cade di domenica.
Entro il medesimo termine di scadenza, deve essere effettuato il versamento dell’Iva complessivamente dovuta nel periodo d’imposta.
Chi si è registrato all’OSS in Italia, deve fruire delle funzionalità disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando gli schemi di cui agli allegati D ed E del provvedimento n. 168315/2021.
In vigore da luglio 2021
L’entrata in vigore dei regimi OSS/IOSS (One Stop Shop e Import One Stop Shop), originariamente prevista dalla Direttiva Ue n. 2455/2017 il 1° gennaio 2021, è stata posticipata al 1° luglio 2021 in considerazione degli effetti negativi della pandemia Covid-19.
Nel regime One Stop Shop è confluito anche il MOSS.
Cosa sono OSS/IOSS
OSS/IOSS introducono un sistema europeo di assolvimento dell’IVA, centralizzato e digitale, che, ampliando il campo di applicazione del MOSS (concernente solo i servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione) ricomprende le seguenti transazioni:
- vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi (ad eccezione dei beni soggetti ad accise) effettuate da fornitori o tramite l’uso di un’interfaccia elettronica;
- vendite a distanza intracomunitarie di beni effettuate da fornitori o tramite l’uso di un’interfaccia elettronica;
- vendite nazionali di beni effettuate tramite l’uso di un’interfaccia elettronica;
- prestazioni di servizi da parte di soggetti passivi non stabiliti nell’UE o da soggetti passivi stabiliti all’interno dell’UE ma non nello Stato membro di consumo a soggetti non passivi (consumatori finali).
Guida aggiornata
Nella Guida allo sportello unico per l’IVA aggiornata al marzo 2021 (applicabile dal 1º luglio 2021), la COMMISSIONE EUROPEA DIREZIONE GENERALE FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE – Fiscalità indiretta e amministrazione fiscale IVA – spiega che: il soggetto passivo/l’intermediario è tenuto a trasmettere la dichiarazione IVA per lo sportello unico allo Stato membro di identificazione, per via elettronica, entro la fine del mese successivo alla fine del periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione.
Ai fini del regime di importazione il periodo d’imposta corrisponde a un mese civile.
I termini per la presentazione delle dichiarazioni rimangono gli stessi anche qualora cadessero nel fine settimana o in un giorno festivo.
Il soggetto passivo non può trasmettere la dichiarazione IVA per lo sportello unico prima della fine del periodo della dichiarazione.
Le date dei due regimi, UE e non UE:
| Periodo d’imposta – trimestre civile | Data di presentazione della dichiarazione per l’OSS |
| T1: dal 1º gennaio al 31 marzo | 30 aprile |
| T2: dal 1º aprile al 30 giugno | 31 luglio |
| T3: dal 1º luglio al 30 settembre | 31 ottobre |
| T4: dal 1º ottobre al 31 dicembre | 31 gennaio (dell’anno successivo) |
Sitografia
www.fiscooggi.it

