Transizione 4.0. Disponibili, con i relativi decreti di approvazione, i modelli di comunicazione dei dati e delle altre informazioni relative all’applicazione dei crediti d’imposta finalizzati a incentivare gli investimenti in grado di agevolare la trasformazione tecnologica delle imprese.
Dettagliatamente, si tratta di investimenti in:
- Beni strumentali – Le leggi di Bilancio 2020 e 2021 hanno previsto, per le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi e destinati a strutture ubicate nel territorio dello Stato (dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), il riconoscimento di uno specifico credito d’imposta dietro requisiti ad hoc;
- Ricerca, sviluppo, innovazione e design – La legge di Bilancio 2020 ha introdotto nuove regole per il credito d’imposta previsto per la prima volta dall’articolo 3 del Dl n. 145/2013;
- Formazione “4.0”– La legge di Bilancio 2018 ha riconosciuto, per le spese di formazione del personale dipendente sostenute dalle impese, finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale (previste dal Piano nazionale Impresa 4.0), un altro specifico credito d’imposta.
Transizione 4.0: l’invio de i modelli non dà accesso al credito
L’invio dei modelli – necessariamente da firmare digitalmente dai legali rappresentanti delle imprese e trasmettere in formato elettronico tramite Pec (rispettivamente) agli indirizzi di posta elettronica certificata benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it, cirsid@pec.mise.gov.it, formazione4.0@pec.mise.gov.it, entro il 31 dicembre 2021 – non garantisce l’accesso ai benefici fiscali ma consente al Mise di valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative.
Occorre da ultimo ribadire che “L’eventuale mancato invio del modello non determina comunque effetti in sede di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria della corretta applicazione della disciplina agevolativa” (art.1, dm MiSE 6 ottobre 2021).
Sitografia
www.mise.gov.it
www.agenziaentrate.gov.it

