La procedura di espropriazione forzata attivata dal Fisco per mancato versamento di somme indicate in cartelle e avvisi di accertamento esecutivi da parte di contribuenti che li avevano ricevuti all’inizio della sospensione dei termini (articolo 68, Dl n. 18/2020), non può avere inizio, se non cominciata prima di un anno dalla notifica, senza la preventiva intimazione al pagamento “entro cinque giorni” (risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-06856).
Il quesito è: “i contribuenti che, all’inizio della sospensione causata dalla pandemia, avevano ricevuto cartelle di pagamento o avvisi di presa in carico di somme oggetto di avvisi di accertamento esecutivi di cui all’articolo 29 del decreto-legge n. 74 del 2010, possono subire un pignoramento senza il preventivo avviso di pagamento entro 5 giorni che, …, in situazioni normali deve essere notificato ai sensi dell’articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, qualora sia decorso più di un anno dalla notifica dei predetti atti” ?.
La Commissione parlamentare competente in materia, consultata l’Agenzia delle Entrate, ha risposto: il “Cura Italia”, nel prevedere la sospensione dei termini per gli adempimenti anche processuali, e la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, non ha compreso tra questi la scadenza di un anno dalla notifica della cartella di pagamento.
Il Fisco può espropriare solo se ha prima notificato l’intimazione di pagamento
Su questa premessa, dopo la ripresa dell’attività di riscossione coattiva dallo scorso 1° settembre, la Commissione (VI Finanze della Camera dei deputati) afferma che i contribuenti, i quali avevano ricevuto una cartella di pagamento prima dell’inizio del periodo emergenziale, non possono ricevere un atto di pignoramento senza una preventiva notifica dell’intimazione di pagamento.
Sitografia
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