Le attribuzioni (documentate) di importi che non hanno concorso alla determinazione del reddito complessivo di una società perché esenti o assoggettati a imposizione sostitutiva o, ancora, a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, non sono fiscalmente rilevanti (articolo 67, comma 1, lettera c-bis), poiché il costo rideterminato è pari al prezzo di cessione.
Di conseguenza, la distribuzione di tali somme ai soci persone fisiche non prevede alcuna tassazione avendo la società semplice realizzato un reddito pari a zero.
Perciò, la cessione ai soci della partecipazione della società per azioni detenuta da una società semplice a un valore non superiore a quello di perizia di stima, non genera plusvalenze imponibili (risposta n. 754/E/2021).
Dal punto di vista civilistico, la società semplice determina il reddito imponibile facendo la somma delle singole categorie di reddito indicate dall’articolo 6 del Tuir; il che significa che i redditi prodotti dalla società semplice sono qualificati in ragione della loro fonte di produzione e concorrono al reddito complessivo come sommatoria dei redditi appartenenti a ciascuna categoria al netto degli oneri deducibili, con esclusione dei redditi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o di imposta sostitutiva e dei redditi esenti (ex art. 3, Tuir).
I due diversi momenti per distinguere le movimentazioni solo patrimoniali da quelle fiscalmente rilevanti
La distinzione tra il momento dell’assoggettamento a imposta direttamente in capo al socio di tale reddito e il momento della percezione materiale dello stesso comporta che le successive movimentazioni di redditi già tassati rappresentino solo movimentazioni patrimoniali, che non rilevano ai fini fiscali.
Sitografia
www.fiscooggi.it
www.agenziaentrate.gov.it

