dal divieto di licenziamento
E’ sì alla proroga per la cassa integrazione in deroga (CIGD), ma limitata alle aziende che non licenziano.
Il decreto fiscale (n. 146/2021) assegna ulteriori 13 settimane di assegno ordinario (ASO) o cassa in deroga (CIGD) ed altre 9 di cassa ordinaria (CIGO) alle aziende private, dal 1° ottobre al 31 dicembre dell’anno in corso; durante l’utilizzo é divieto di licenziamento.
Ne «Sono interessati i datori di lavoro che ancora sono in difficoltà per eventi riconducibili all’emergenza Covid, coprendo quel vuoto di settimane più volte segnalato dai Consulenti del Lavoro, che in questi due anni di emergenza sono stati al fianco di imprese e lavoratori». Così il presidente della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, Rosario De Luca, in una intervista pubblicata su corriere.it
Le 13 e le 9 settimane di CIG Covid
Le 13 settimane di ASO o CIGD e le 9 settimane di CIGO spettano ai datori di lavoro cui è stato già interamente autorizzato ed è decorso il periodo di 28 settimane previste dal D.L. 41/2021 o il periodo di 17 settimane di cui al decreto n. 73/2021.
I trattamenti di integrazione salariale emergenziali si possono utilizzare riguardano i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto, senza obbligo di versamento del contributo addizionale.
Le 13 settimane sono concesse nel limite massimo di spesa pari a 657,9 milioni di euro per il 2021 (suddivisi in 304,3 milioni di euro per i trattamenti di assegno ordinario; 353,6 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga).
Per le 9 settimane, invece, le risorse corrispondono alla cifra di 40,5 milioni di euro per l’anno in corso.
L’istanza
I datori di lavoro presentano istanza all’Inps entro la fine del mese successivo a quello in cui ha inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto: entro il prossimo 30
novembre.
E’ anche possibile anticipare il trattamento (articolo 22-quater, comma 4, del decreto-legge n. 18/2020) o prevedere il pagamento diretto dell’Inps. In questo caso, il datore di lavoro è tenuto ad inviare la documentazione per il pagamento o il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione
CIG Covid. Il divieto di licenziamento
Le 13 e 9 nuove settimane di integrazione salariale comportano il blocco dei licenziamenti per la durata degli ammortizzatori emergenziali.
«Questa l’ulteriore clausola prevista dal decreto fiscale anche se non è generalizzata e riguarda solo alcuni settori», specifica il presidente De Luca.
Oltretutto, i licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività o dalla cessazione definitiva dell’attività conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione; le ipotesi di accordo collettivo aziendale con incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono all’accordo (cui è comunque riconosciuto il trattamento NASpI); i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione, non subiscono il divieto di cui si parla.

