È esclusa la possibilità di cedere, in tutto o in parte, il tax credit sanificazione. I tamponi sono agevolabili
Il termine per la domanda del credito di imposta sanificazione scade il 4 novembre 2021.
A ridosso arriva la circolare 13 del 2 novembre 2021, con tutte le interpretazioni delle nuove norme.
Tra i chiarimenti attesi:
- sono comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19 (decreto “Sostegni-bis”);
- è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione (una risoluzione istituirà un apposito codice tributo e darà le istruzioni per la compilazione del modello F24), ma è esclusa la possibilità di cederlo in tutto o in parte.
La domanda, che poteva essere inviata già dal 4 ottobre, deve essere trasmessa:
- entro il 4 novembre 2021;
- esclusivamente con modalità telematiche;
- direttamente oppure avvalendosi di un intermediario.
Per l’invio sono a disposizione:
- il servizio web nell’area riservata del sito internet delle Entrate;
- i canali telematici dell’Agenzia, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche del provvedimento in oggetto.
L’Agenzia spiega le novità rispetto al vecchio credito d’imposta sanificazione
Le novità intervenute rispetto al pregresso riguardano, spiega la circolare, i soggetti beneficiari, la misura del credito, il periodo agevolato e la modalità di utilizzo. Di seguito un breve resoconto.
Il tax credit è pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.
Il tetto massimo è fissato in 60mila euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021.
La percentuale delle spese che verrà convertita in credito sarà stabilita con un provvedimento entro il 12 novembre 2021.
Compete:
- agli esercenti attività di impresa;
- agli esercenti arti e professioni;
- agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
- alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell’attività ricettiva di bed and breakfast.
Le spese ammesse al credito d’imposta riguardano:
a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
b) la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 32 del decreto “Sostegni-bis“;
c) l’acquisto di dispositivi di protezione individuale quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
d) l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
e) l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c) quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
f) l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
Sui tamponi nella circolare si ritiene che vadano ricomprese tutte le spese connesse, propedeutiche e necessarie alla somministrazione stessa (ad esempio, l’acquisto dei tamponi, le spese del personale sanitario, ecc.), purché sostenute a favore di coloro che prestano attività lavorativa presso i soggetti beneficiari.
Sono ammesse le spese per interventi effettuati sugli impianti di condizionamento che siano diversi da quelli di “ordinaria” manutenzione e rientrino tra le attività di “sanificazione”, così come qualificate nella citata circolare n. 20/E del 2020.
Spese escluse: quelle sostenute per la consulenza in materia di prevenzione e salute sui luoghi di lavoro, per la progettazione degli ambienti di lavoro, l’addestramento e la stesura di protocolli di sicurezza.
Parole chiave
credito di imposta sanificazione; tamponi Covid-19
Sitografia
www.fiscooggi.it
www.agenziaentrate.gov.it

