Tre, distinti in base all’indennizzo oggetto della domanda, i codici tributo da utilizzare (in compensazione, tramite il modello F24 con modalità telematica) per consentire al contribuente di fruire dei contributi a fondo perduto (cfp) introdotti dall’articolo 1, comma 30-bis del decreto “Sostegni-bis” (risoluzione n. 63/E del 3 novembre 2021).
Il citato articolo 1, comma 30-bis, del Dl n. 73/2021 ha previsto contributi a fondo perduto a favore di esercenti attività di impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita Iva, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che nel 2019 hanno conseguito un ammontare di ricavi o di compensi compresi tra i 10 e i 15 milioni di euro e hanno subìto i danni conseguenti al protrarsi della pandemia.
Già il provvedimento del 13 ottobre 2021, definiva le regole per l’accesso ai contributi; il modello da utilizzare (comprensivo di istruzioni e specifiche) per la richiesta e i termini per la sua presentazione, stabilendo, tra l’altro, che i contributi “su specifica scelta irrevocabile del richiedente, possono essere riconosciuti, nella loro totalità, come crediti di imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante la presentazione del modello F24 attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate. I predetti crediti di imposta saranno fruibili solo a valle dei controlli degli esiti dell’istanza e successivamente alla comunicazione di riconoscimento dei contributi riportata nell’area riservata di consultazione degli esiti del portale “Fatture e Corrispettivi”.
I tre codici tributo
I codici istituiti sono i seguenti:
- “6948” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis – credito d’imposta da utilizzare in compensazione – art. 1, c. 30-bis, lett. a), DL n. 73 del 2021”;
- “6949” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis – credito d’imposta da utilizzare in compensazione – art. 1, c. 30-bis, lett. b), DL n. 73 del 2021”;
- “6950” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis – credito d’imposta da utilizzare in compensazione – art. 1, c. 30-bis, lett. c), DL n. 73 del 2021”.
Vanno riportati al momento della compilazione del modello F24 nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza della colonna “importi a credito compensati”, valorizzando il campo “anno di riferimento” con l’anno in cui è stato riconosciuto il contributo a fondo perduto, nel formato “AAAA”.
L’ammontare del contributo utilizzabile in compensazione può essere consultato nella sezione “Cassetto fiscale”, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Attenzione, se l’ammontare del contributo utilizzato in compensazione, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, risulta superiore all’importo riconosciuto, il modello F24 viene scartato.
Sitografia
www.fiscooggi.it
www.agenziaentrate.gov.it

