Attuazione del PNRR. Alle imprese beneficiarie un credito d’imposta dell’80% e un contributo a fondo perduto fino a un massimo di 100mila euro
Un sostanzioso bottino spetta alle strutture ricettive e agli altri operatori del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale che effettuano interventi, inclusi lavori edilizi purché necessari, finalizzati all’efficienza energetica, alla riqualificazione antisismica, all’eliminazione delle barriere architettoniche, alla realizzazione di piscine termali, alla digitalizzazione.
Tutto nero su bianco nell’articolo 1 del neonato decreto legge 152/2021 (Gazzetta Ufficiale n. 265 del 6 novembre 2021), che detta disposizioni urgenti per l’attuazione del PNRR e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.
Imprese destinatarie
I soggetti destinatari delle misure agevolative sono: imprese alberghiere, strutture che svolgono attività agrituristica e strutture ricettive all’aria aperta (campeggi), imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, inclusi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici e i parchi tematici, che realizzano interventi ammissibili alle agevolazioni dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto (7 novembre 2021), fino al 31 dicembre 2024.
Danno accesso ai benefici le spese (anche di progettazione), sostenute effettivamente secondo le regole dettate dall’articolo 109 del Tuir, per i seguenti interventi:
- incremento dell’efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica;
- eliminazione delle barriere architettoniche;
- opere edilizie (manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione) funzionali alla realizzazione degli interventi indicati nei primi due punti;
- realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per le attività termali;
- digitalizzazione (impianti wi-fi, siti web ottimizzati per il sistema mobile, programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, spazi e pubblicità per promuovere e commercializzare servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme specializzate, consulenza per la comunicazione e il marketing digitale, strumenti per la promozione di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità).
In relazione agli interventi agevolabili realizzati tra il 7 novembre 2021 e il 31 dicembre 2024, i soggetti di cui sopra possono ottenere:
1. un credito d’imposta pari all’80% delle spese sostenute, utilizzabile in compensazione tramite modello F24 (da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate), senza applicazione dei limiti in materia di utilizzo di crediti d’imposta, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui gli interventi agevolabili sono stati realizzati.
2. un contributo a fondo perduto, che non può eccedere il 50% delle spese ammissibili e, comunque, il limite di 100mila euro. Non può eccedere il 50% delle spese ammissibili e, comunque, il limite di 100mila euro. È riconosciuto per un importo massimo di 40mila euro, che può essere aumentato, anche cumulativamente:
- fino a ulteriori 30mila euro, se l’intervento prevede spese per la digitalizzazione e l’innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica per almeno il 15% dell’importo totale;
- fino a ulteriori 20mila euro, se il destinatario ha i requisiti per accedere ai benefici per l’imprenditoria femminile o quella giovanile (società cooperative o di persone costituite per almeno il 60% da giovani di età tra i 18 e i 35 anni, società di capitali con almeno i due terzi delle quote possedute da giovani e con organi di amministrazione costituiti per almeno i due terzi da giovani, imprese individuali gestite da giovani);
- fino a ulteriori 10mila euro, per le imprese con sede operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Il contributo a fondo perduto è erogato in un’unica soluzione alla fine dell’intervento; tuttavia, è possibile richiederne un’anticipazione fino al 30% presentando idonea garanzia fideiussoria ovvero cauzione (a scelta) in contanti, con bonifico, con assegni circolari o titoli di Stato.
Credito e Cfp sono cumulabili purché, considerata anche la non concorrenza del bonus alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non venga superato l’ammontare dei costi sostenuti.
Vanno anche rispettati condizioni e limiti unionali sugli aiuti “de minimis”, tenendo conto delle deroghe concesse dalla comunicazione della Commissione europea “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”.
I due incentivi non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi, vengono erogati fino a esaurimento delle risorse stanziate (100 milioni di euro per il 2022, 180 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 40 milioni per il 2025), con una riserva del 50% per gli investimenti di riqualificazione energetica, secondo l’ordine cronologico delle domande (l’esaurimento dei fondi sarà comunicato sul sito del ministero del Turismo).
Si fa domanda al Turismo
Le imprese interessate alla misura devono presentare apposita istanza telematica in cui dichiarano il possesso dei requisiti, secondo le modalità che saranno pubblicate dal ministero del Turismo entro trenta giorni dall’entrata in vigore del “decreto PNRR”.
Sitografia
www.gazzettaufficiale.it
www.fiscooggi.it

