L’Inps detta le modalità operative e le istruzioni contabili per l’esonero contributivo per le assunzioni di donne, in virtù della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021).
La domanda trova il modello ad hoc a partire dall’11 novembre 2021.
Accedono all’agevolazione tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo. Non può essere riconosciuto, invece, nei riguardi delle imprese del settore finanziario.
Si tratta dell’esonero del 100%, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, per le assunzioni:
di donne lavoratrici;
effettuate nel biennio 2021-2022.
Preventiva comunicazione esonero su assunzioni, un modello ogni lavoratrice
Con messaggio n. 3809 del 5 novembre 2021, l’Inps interviene sull’esonero totale per assunzioni/trasformazioni effettuate nel periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021 (l’esonero relativo alle assunzioni/trasformazioni effettuate nel 2022, troverà le istruzioni all’esito del procedimento di autorizzazione della Commissione europea).
La preventiva comunicazione, finalizzata alla fruizione dell’incentivo:
- dovrà essere effettuata on-line;
- con il rivisitato modulo “92-2012”, presente dall’11 novembre 2021 all’interno del “Cassetto previdenziale” di riferimento del sito Inps;
- per ogni evento incentivabile (assunzione, proroga o trasformazione) è necessaria la compilazione di una singola comunicazione.
L’Inps evidenzia che, se tale modulistica on-line fosse già stata utilizzata ai fini della comunicazione della fruizione dell’incentivo pari al 50% dei contributi datoriali – ex articolo 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012 – per le assunzioni/proroghe/trasformazioni effettuate nel corso del corrente anno, i datori di lavoro interessati non dovranno effettuare ulteriori adempimenti, in quanto la comunicazione precedentemente inoltrata all’Istituto risulterà valida ed efficace ai fini della fruizione dell’esonero in misura pari al 100%.
Ricognizione delle modalità per l’esonero già diffuse
L’Istituto ricorda che la circolare Inps n. 32 del 22 febbraio 2021 reca le prime indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura.
Poi, con il messaggio n. 1421 del 6 aprile 2021, interviene a chiarire che il suddetto esonero può trovare applicazione anche nelle ipotesi di trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine non agevolati ai sensi della disciplina di cui all’articolo 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012 o di cui all’articolo 1, commi da 16 a 19, della legge di Bilancio 2021: in tali fattispecie, l’incentivo spetta per 18 mesi a decorrere dalla data di trasformazione.
L’incentivo spetta, peraltro, anche in caso di proroga del rapporto, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato, fino al limite complessivo di 12 mesi.
Cumulabilità tra agevolazioni
L’esonero in trattazione è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e a condizione che, per gli altri esoneri di cui si intenda fruire, non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi.
Infatti, spiega l’Istituto, non risulta cumulabile:
- con l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile previsto dall’articolo 1, comma 100 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- con l’esonero di cui all’articolo 1, commi da 10 a 15, della legge Bilancio 2021;
Mentre è cumulabile, nei limiti della contribuzione datoriale dovuta, con:
- altre agevolazioni di tipo contributivo (ad esempio, incentivo all’assunzione in sostituzione di lavoratrici o lavoratori in congedo prevista, per le aziende con meno di 20 dipendenti, dall’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, pari al 50% dei contributi datoriali dovuti);
- incentivi di tipo economico (ad esempio, incentivo all’assunzione di beneficiari di NASpI, disciplinato dall’articolo 2, comma 10-bis, della legge n. 92/2012).
Sequenza per la cumulabilità tra gli esoneri
L’ultimo esonero introdotto nell’ordinamento si cumula (ove così previsto) con i precedenti sulla contribuzione residua “dovuta”, e cioè, più specificamente, sulla contribuzione residua “dovuta”, in ragione del primo esonero applicato.
Pertanto, laddove si intenda cumulare la misura in trattazione con altri regimi agevolati riguardanti le medesime lavoratrici, la stessa troverà applicazione in via residuale sulla contribuzione datoriale non esonerata ad altro titolo.
Sitografia
www.inps.it

