Dal 9 novembre al 9 dicembre 2021 si possono inviare le istanze – sul portale Fatture e corrispettivi – per il bonus Covid-19 riservato alle Start-up aperte nel 2018 ma che hanno iniziato l’attività nel 2019.
Si può scegliere tra accredito o compensazione.
L’apertura della finestra 9 novembre – 9 dicembre 2021 è scattata con il provvedimento n. 305784 dell’8 novembre 2021, che detta le regole per l’invio.
Il citato provvedimento approva modello e istruzioni: approvato il modello “Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto decreto Sostegni – Contributo start-up”, con le relative istruzioni, comprensivo del frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali.
Il bonus Covid-19 in assenza del requisito del calo di fatturato
Il bonus, attuato dal decreto Mef del 10 settembre 2021, può valere fino a mille euro: l’importo sarà fissato dopo la chiusura della finestra, quando si potranno tirare le somme tra domande e budget stanziato.
Si ricorda che il fine dell’agevolazione è quello di soccorrere gli operatori economici che hanno attivato la partita Iva tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018 e la cui attività di impresa è iniziata nel 2019, che:
- pur essendo stati colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”;
- nella sussistenza degli altri requisiti previsti dal Sostegni (tra cui il limite dei ricavi non superiori a 10milioni di euro);
- non soddisfano il requisito del calo dell’ammontare (l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 deve essere inferiore almeno del 30% rispetto all’ ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019).
Istanze per il bonus Covid-19 dal portale “Fatture e Corrispettivi”
L’istanza deve essere predisposta, anche attraverso un intermediario, in modalità elettronica nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle Entrate.
Si deve scegliere, già in sede di domanda e irrevocabilmente, se ottenere il valore totale del contributo:
- come accredito sul conto corrente bancario o postale a lui intestato;
- in alternativa, come credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24.
A seguito della presentazione dell’Istanza è rilasciata una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.
Prima di effettuare l’accredito, l’Agenzia delle entrate effettua una serie di controlli sui dati presenti nell’istanza e i dati presenti in Anagrafe Tributaria al fine di individuare anomalie e incoerenze che determinano lo scarto dell’istanza.
Il contributo in tutto o in parte non spettante verrà recuperato irrogando sanzioni e interessi. La regolarizzazione spontanea darà diritto allo sconto delle sole sanzioni.
Resta ferma, ricorrendone i presupposti, l’applicabilità delle disposizioni di cui all’articolo 316-ter del Codice penale (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato).
Il bonus Start up, ammessi e non
La verifica dello slittamento della “partenza” deve risultare dal registro imprese presso le CCIAA (Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura).
Il bonus spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.
Non possono beneficiare del contributo i soggetti la cui partita Iva risulti non attiva alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni.
Sono esclusi anche gli enti pubblici, gli intermediari finanziari e le società di partecipazione.
Sitografia
www.fiscooggi.it

