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  Lavoro  Impresa. Anche l’INL sul nuovo provvedimento di sospensione
Lavoro

Impresa. Anche l’INL sul nuovo provvedimento di sospensione

redazioneredazione—Novembre 10, 2021
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Il nuovo provvedimento di sospensione dell’attività d’impresa introdotto dall’art. 13 del decreto fiscale n. 146/2021 attraverso la sostituzione dell’art. 14, c. 1 del D.Lgs. n. 81/2008, ha reso più stringenti le misure di contrasto al lavoro irregolare. Ha, vieppiù, assegnato all’INL l’adozione del provvedimento “al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori” ed ampliato le competenze dell’Istituto.

Eguale potere spetta “ai servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali – Asl, ndr – nell’ambito di accertamenti in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro”.

La circolare INL con i primi chiarimenti

Con circolare n. 3/2021, l’Istituto sottolinea che, tuttavia, nell’adozione del provvedimento sospensivo va valutata l’opportunità di farne decorrere gli effetti in un momento successivo, come previsto dal comma 4 del nuovo art. 14, secondo il quale “in ogni caso di sospensione, gli effetti della stessa possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell’attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità”.

Le due oramai note condizioni per l’adozione del provvedimento si realizzano: quando l’Ispettorato “riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro”; tutte le volte in cui sono accertate gravi violazioni in materia di salute e sicurezza, tassativamente individuate dall’Allegato I al decreto-legge.

Le due condizioni che determinano la sospensione dell’attività d’impresa

Circa le due condizioni, il nuovo disposto introduce alcune sostanziali novità rispetto alla previgente formulazione:

1. la percentuale di lavoratori irregolari passa dal 20% all’attuale 10%, la cui condizione è correlata esplicitamente alla insussistenza della comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro. Ai fini della sospensione non potranno, dunque, essere considerati irregolari i lavoratori rispetto ai quali non è richiesta la comunicazione, come avviene nelle ipotesi di coadiuvanti familiari ovvero dei soci, per i quali è prevista unicamente la comunicazione all’INAIL ex art. 23 D.P.R. n. 1124/1965.

La nuova percentuale del 10% di lavoratori irregolari continuerà ad essere calcolata sul numero di lavoratori presenti sul luogo di lavoro al momento dell’accesso ispettivo.

Memento: i lavoratori da conteggiare nella base di computo sono tutti coloro che rientrano nell’ampia nozione di lavoratore di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008 (andranno quindi conteggiati, nel rispetto dei precedenti orientamenti ministeriali, tanto i collaboratori familiari, anche impegnati per periodi inferiori alle dieci giornate di lavoro, quanto i soci lavoratori cui non spetta l’amministrazione o la gestione della società, non disponendo dei poteri datoriali tipici).

Infine, viene ribadita nel nuovo testo l’esclusione del provvedimento di sospensione per lavoro irregolare nel caso in cui il lavoratore risulti l’unico occupato dall’impresa (c.d. microimpresa, cfr. comma 4);

2. ulteriore novità è rappresentata dal riferimento all’accesso ispettivo, quale momento in cui va valutata la sussistenza dei presupposti di adozione del provvedimento. Ciò lascia evidentemente intendere che la regolarizzazione dei lavoratori nel corso dell’accesso è del tutto ininfluente: il provvedimento
andrà comunque adottato.

Quanto sopra anche nelle ipotesi in cui il provvedimento di sospensione debba essere adottato “su segnalazione di altre amministrazioni” e, nelle more dei sette giorni previsti dal comma 3 del nuovo art. 14, si sia comunque provveduto alla regolarizzazione delle violazioni accertate.

3. A tale riguardo, infatti, il nuovo art. 14 non richiede più che le violazioni siano reiterate. Sarà perciò sufficiente l’accertamento di una delle violazioni contenute nel citato Allegato I per consentire l’adozione del provvedimento.

Va, peraltro, evidenziato che l’art. 13 del decreto-legge ha modificato l’art. 13 del D.Lgs. n. 81/2008, attribuendo anche all’Ispettorato nazionale del lavoro, al pari delle AA.SS.LL., il potere di svolgere attività di vigilanza e accertare eventuali illeciti in materia prevenzionistica indipendentemente dal settore di intervento.

Rispetto alle violazioni indicate, il personale ispettivo potrà dunque svolgere i dovuti accertamenti adottando i relativi provvedimenti di prescrizione.

Provvedimento di sospensione. Ambito di applicazione e decorrenza

Nulla cambia rispetto al passato in relazione alla circostanza che il provvedimento di sospensione è anzitutto adottato “in relazione alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni”, pertanto “gli effetti del provvedimento vanno (…) circoscritti alla singola unità produttiva, rispetto ai quali sono stati verificati i presupposti per la sua adozione e, con particolare riferimento all’edilizia, all’attività svolta dall’impresa nel singolo cantiere”.

Il nuovo art. 14 prevede inoltre, in via alternativa, l’adozione del provvedimento di sospensione “dell’attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell’Allegato I”. Trattasi, in particolare, di sospendere dall’attività soltanto i lavoratori rispetto ai quali il datore di lavoro: abbia omesso la formazione e l’addestramento (violazione n. 3 Allegato I); abbia omesso di fornire i necessari dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto (violazione n. 6 Allegato I).

Tali violazioni, infatti, possono essere riferite e circoscritte alla posizione di un singolo lavoratore.

La sospensione, in questo caso, comporta l’impossibilità per il datore di lavoro di avvalersi del lavoratore interessato fino a quando non interverrà la revoca del provvedimento.

Resta fermo, trattandosi di causa non imputabile al lavoratore, l’obbligo di corrispondergli il trattamento retributivo e di versare la relativa contribuzione.

L’INL precisa che a fronte di un accertamento sulla contestuale presenza di più violazioni utili all’adozione del provvedimento di sospensione, il personale ispettivo adotterà sempre un unico provvedimento di sospensione “della parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni” fermo restando che, ai fini della revoca del provvedimento, occorrerà verificare la regolarizzazione di tutte le violazioni riscontrate e il pagamento delle somme aggiuntive riferibili a ciascuna di esse.

Pertanto, la seconda tipologia di provvedimento (“sospensione dell’attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni”) ricorre solo quando le violazioni concernenti la formazione, l’addestramento o la mancata fornitura di DPI non siano accompagnate da altre violazioni utili all’adozione della sospensione.

Circa gli effetti sospensivi, ai sensi del comma 4 del nuovo art. 14, decorrono dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell’attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità.

Benché la disposizione al riguardo non faccia distinzioni tra le due cause di sospensione (lavoro irregolare e gravi violazioni in materia di salute e sicurezza) va considerato che, fatte salve le specifiche valutazioni da effettuarsi caso per caso, il provvedimento di sospensione per motivi di salute e sicurezza dovrà essere, di
norma, adottato con effetto immediato.

Adozione misure per far cessare il pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori

L’ultimo periodo del nuovo comma 1 dell’art. 14 prevede la possibilità di imporre, unitamente al provvedimento, ulteriori e specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro, come il potere di disposizione (art. 10 del D.P.R. n. 520/1955), rispetto al quale sussiste altresì il presidio sanzionatorio contenuto nell’art. 11, comma 2 dello stesso D.P.R. (arresto fino ad un mese o ammenda fino ad euro 413, v. circ. n. 5/2020).

Disposizione, questa, che potrà trovare sempre applicazione, anche in tutti i casi in cui non ricorrano i presupposti per l’adozione del provvedimento di sospensione (es. allontanamento del lavoratore nelle ipotesi di microimpresa).

Revoca del provvedimento di sospensione

La sospensione adottata per lavoro irregolare comporta l’esigenza di regolarizzare i lavoratori, anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza.

In particolare, ai fini della revoca del provvedimento la nota prot. n. 19570 del 2015, a firma del Ministero del Lavoro:

  • quanto alla sorveglianza sanitaria, prescrive la necessaria effettuazione della relativa visita medica, potendosi comunque ritenere sufficiente l’esibizione della prenotazione della stessa purché i lavoratori interessati non siano adibiti a mansioni lavorative per le quali debba conseguirsi il relativo giudizio di idoneità;
  • quanto agli obblighi di formazione e informazione, ritiene sufficiente che l’attività formativa del personale da regolarizzare sia stata programmata in modo tale da concludersi entro il termine di 60 giorni e che l’obbligo informativo sia comprovato da idonea documentazione sottoscritta dal lavoratore.

Nelle ipotesi di sospensione per gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro occorrerà accertare che il datore di lavoro abbia provveduto al ripristino delle regolari condizioni di lavoro.

Sul datore di lavoro incombe anche il pagamento di una somma aggiuntiva prevista per ciascuna fattispecie di violazione riscontrata; nelle ipotesi di lavoro irregolare, sono previsti due differenti importi: se il numero dei lavoratori irregolari non è superiore a cinque l’importo è pari a 2.500 euro, se superiore a cinque la somma aggiuntiva è pari a 5.000 euro; nei casi di sospensione per motivi di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro la somma aggiuntiva è indicata nell’Allegato I in riferimento a ciascuna violazione.

Se riscontrate più violazioni – concernenti le fattispecie indicate nell’Allegato I e/o l’impiego di lavoratori “in nero” – l’importo utile alla revoca sarà dato dalla somma di quanto indicato accanto a ciascuna fattispecie di cui all’Allegato I e/o di quanto indicato dalle norme in relazione all’impiego di lavoratori irregolari.

Va inoltre segnalato che, ai sensi del nuovo comma 10, “le somme aggiuntive di cui alle lettere d) ed e) sono raddoppiate nelle ipotesi in cui, nei cinque anni precedenti alla adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione”.

Sul punto si evidenzia che, laddove l’Ufficio sia a conoscenza della adozione, nei cinque anni precedenti, di un provvedimento di sospensione a carico della medesima impresa, anche sulla base della previgente normativa e anche in forza di violazioni diverse da quelle da ultimo accertate, si provvederà a raddoppiare gli importi delle “somme aggiuntive” dovute, evidenziando nel provvedimento la sussistenza della “recidiva” che ha dato luogo alla maggiorazione degli importi.

Permane, invece, anche nel nuovo regime dell’art. 14, la possibilità per il datore di lavoro di ottenere la revoca del provvedimento mediante il pagamento immediato di una percentuale della somma aggiuntiva ridotta al 20%: (nuovo comma 11) “su istanza di parte, (…) , la revoca è altresì concessa subordinatamente al pagamento del venti per cento della somma aggiuntiva dovuta. L’importo residuo, maggiorato del cinque per cento, è versato entro sei mesi dalla data di presentazione dell’istanza di revoca. In caso di mancato versamento o di versamento parziale dell’importo residuo entro detto termine, il provvedimento di accoglimento dell’istanza (…) costituisce titolo esecutivo per l’importo non versato”.

Comunicazione alle autorità

Per tutto il periodo di sospensione, il comma 2 dell’art. 14 prescrive il divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione. A tal fine, come per il passato, il provvedimento di sospensione dovrà essere tempestivamente comunicato all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell’adozione da parte del predetto Ministero del provvedimento interdittivo.

Ricorso dell’impresa avverso i provvedimenti di sospensione

Unicamente avverso il provvedimento di sospensione per l’impiego di lavoratori irregolari è possibile proporre ricorso amministrativo dinanzi all’Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente entro il termine di 30 giorni dalla sua adozione.

Il termine per la presentazione del ricorso decorre dalla notifica al datore di lavoro.

L’Ispettorato interregionale è tenuto a pronunciarsi entro il termine di 30 giorni dalla presentazione del ricorso e lo stesso si intende accolto qualora tale termine decorra inutilmente.

Circa la sospensione per violazioni in materia di salute e sicurezza – la cui cognizione, in caso di inottemperanza alla prescrizione, è rimessa al giudice penale – il nuovo comma 16 prevede che il decreto di archiviazione emesso a conclusione della procedura di prescrizione per l’estinzione delle contravvenzioni accertate e poste a fondamento del provvedimento di sospensione, determina la decadenza del provvedimento stesso.

Resta tuttavia fermo il provvedimento di sospensione qualora sia stato adottato anche in ragione della riscontrata presenza di lavoratori irregolari.

Inottemperanza al provvedimento di sospensione

Ai sensi del nuovo comma 15 dell’art. 14, il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito:

– con l’arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;

– con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.

Sitografia

www.inl.it

Sospensione dell'attività imprenditoriale
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