Interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica: online il nuovo modello per i bonus. La piattaforma per l’invio è in manutenzione.
Tutto parte dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 269 dell’11 novembre 2021) del decreto “Anti-frodi” (DL 11 novembre 2021 n. 157. Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche. In vigore dal 12/11/2021), con la stretta anche alle frodi sulle agevolazioni edilizie, che rende subito operativa l’estensione del visto di conformità su tutte le comunicazioni di opzione, cessione o sconto in fattura, per le detrazioni edilizie.
Anti-frodi e opzione. La riapertura del canale sarà prontamente comunicata
Conseguentemente l’Agenzia delle Entrate, il 12 novembre scorso, con due comunicati avvisa:
- è online il nuovo modello per la comunicazione delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura relative alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica;
- la trasmissione delle comunicazioni delle opzioni (cessione e sconto in fattura), relative alle detrazioni per lavori edilizi, non è al momento disponibile, in quanto sono in corso i lavori di manutenzione straordinaria per l’adeguamento alle nuove disposizioni normative.
Il nuovo modello è approvato, con le relative specifiche tecniche e le istruzioni, dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 12 novembre 2021 n. 312528. Recepisce le modifiche introdotte dal decreto legge Anti-frodi, nell’articolo 1, comma 1, lettera b).
Cosa dice il decreto Anti-frodi sul visto di conformità
È l’articolo 1 del decreto Anti-frodi a parlare di “Misure di contrasto alle frodi in materia di detrazioni per lavori edilizi e cessioni dei crediti. Estensione dell’obbligo del visto di conformità e della congruità dei prezzi”.
L’articolo citato estende a tutti i bonus edilizi l’obbligo, finora solo del Superbonus 110%, di richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, in caso di opzione per la cessione o per lo sconto.
Si ricorda che il visto di conformità può essere rilasciato:
- dal responsabile di un Caf;
- dagli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali, dei consulenti del lavoro;
- dagli iscritti nel registro dei revisori legali;
- dagli iscritti al 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria.
L’obbligo di richiedere il visto di conformità, dunque, sussiste anche:
- nel caso in cui il Superbonus 110% sia utilizzato dal beneficiario in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, a meno che questa non sia presentata direttamente dal contribuente utilizzando la precompilata predisposta dall’Agenzia delle entrate ovvero tramite il sostituto d’imposta, in quanto, in tali ipotesi, l’amministrazione finanziaria può già effettuare controlli preventivi (prima il visto era necessario solo per la cessione del credito);
- in caso di opzione per la cessione del credito/sconto in fattura relativa alle detrazioni fiscali per il recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, adozione di misure antisismiche, recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, installazione di impianti fotovoltaici, installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, diversi da quelli che danno diritto allo sconto del 110% (prima il visto era necessario soltanto per l’opzione in ambito Superbonus 110%).
Viene consento all’Agenzia delle entrate di sospendere fino a 30 giorni gli effetti delle comunicazioni delle cessioni (anche quelle successive alla prima) e delle opzioni che presentano “profili di rischio”.
Congruità delle spese
È in arrivo, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto Anti-frodi, un decreto del ministro per la Transizione ecologica, cui dovranno fare riferimento i professionisti che attestano la congruità delle spese in relazione agli interventi agevolati.
Nel decreto citato saranno indicati i valori massimi per talune categorie di beni.
L’attestazione di congruità delle spese per la cessione del credito o per lo sconto in fattura dovrà essere rilasciata per tutti i bonus edilizi, non più solo in caso di Superbonus 110%.
Sitografia
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