L’Agenzia delle entrate (comunicato del 15 novembre 2021), avvisa della riapertura del canale per la trasmissione delle comunicazioni delle opzioni di cessione o sconto in fattura relative ai bonus edilizi.
La temporanea chiusura si è resa necessaria per adeguare la piattaforma informatica alle modifiche introdotte dal decreto legge n. 157/2021, c.d. Anti-frodi (pubblicato nella G.U. n. 269 dell’11 novembre 2021).
Dato l’obbligo di apposizione del visto di conformità da parte di un professionista, l’invio della comunicazione dell’opzione dovrà essere effettuato da parte del soggetto che ha verificato la legittimità del credito ceduto, pena il blocco della richiesta in automatico dall’Agenzia delle Entrate.
L’Agenzia ha reso disponibili le versioni aggiornate dei software di compilazione e di controllo per le comunicazioni in oggetto.
Le istruzioni alla compilazione del nuovo modello spiegano che:
- la comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle unità immobiliari è inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità;
- la comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici è inviata dal soggetto che rilascia il visto di conformità oppure dall’amministratore del condominio, direttamente o avvalendosi di un intermediario (in tale ultimo caso, il soggetto che rilascia il visto è tenuto a verificare e validare i dati relativi al visto di conformità nonché quelli relativi alle asseverazioni e attestazioni per gli interventi che danno diritto al Superbonus);
- la comunicazione della cessione del credito relativa alle rate residue non fruite, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari sia per gli interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio, è inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità.
Sitografia
www.ansa.it

