Centrale, nell’ultimo Approfondimento della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, la ricognizione sugli incentivi all’occupazione che, ai sensi dell’art. 30, c. 2, D.Lgs. n. 150/2015, rappresentano benefici normativi o economici (anche contributivi) riconosciuti ai datori di lavoro in relazione all’assunzione di specifiche categorie di lavoratori.
Una deroga all’ordinario regime contributivo che non è configurabile come misura agevolativa se lo sgravio non consiste nella riduzione di una aliquota contributiva più onerosa ma nel canone ordinario per un determinato settore o categoria di lavoratori.
Non rientrano, pertanto, nella nozione di benefici contributivi i regimi di “sotto contribuzione” che caratterizzano interi settori e territori (a titolo esemplificativo settore agricolo, zone montane ecc.) o specifiche tipologie contrattuali come l’apprendistato caratterizzate da un’aliquota contributiva ad hoc prevista dalla legge.
Condizioni alla fruizione degli incentivi
Per usufruire di benefici normativi e contributivi il datore di lavoro deve essere in regola con Inps, Inail e Casse Edili nel pagamento dei premi e contributi; possedere, quindi, il documento unico di regolarità contributiva (cd. Durc).
il datore di lavoro, ancorché adempiente negli obblighi contributivi e contrattuali, può non avere diritto agli incentivi se subisce provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi in riferimento a violazioni di natura previdenziale e in materia di tutela delle condizioni di lavoro, anche quando commesse dal dirigente responsabile.
In capo al datore sussiste, altresì, l’onere di autocertificare al competente Ispettorato Territoriale del Lavoro, con apposito modello “Dichiarazione per benefici contributivi” (sezione online della modulistica dell’INL e/o ITL): l’inesistenza a suo carico di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi in ordine alla commissione di violazioni di cui all’allegato A), D.M. 30 gennaio 2015; ovvero, il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato relativo a ciascun illecito.
Infine, in ossequio all’art. 1, comma 1175 della Legge n. 296/2006, egli è tenuto al rispetto degli altri obblighi di legge e dei contratti collettivi di tutti i livelli.
Quando non spettano? Il diritto di precedenza
L’art. 31, D.Lgs.14 settembre 2015, n. 150, sancisce al comma 1, lettera a), che “gli incentivi non spettano se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione”.
Sostanzialmente, il datore di lavoro è impossibilitato a fruire degli incentivi se è “obbligato”, da fonte legale o contrattuale collettiva, ad assumere il lavoratore, anche nel caso in cui il lavoratore in questione sia utilizzato tramite contratto di somministrazione.
Esempio 1: lavoratore licenziato per giustificato motivo oggettivo ovvero a seguito di licenziamento collettivo il quale vanta, nei successivi sei mesi dal licenziamento, il diritto di precedenza per eventuali assunzioni sia a tempo determinato che indeterminato.
Esempio 2: lavoratori oggetto di passaggio societario che non vengono trasferiti immediatamente alle dipendenze del cessionario. Tali lavoratori vantano il diritto di precedenza nelle eventuali assunzioni del cessionario nei successivi dodici mesi dalla data del trasferimento, ovvero entro il periodo maggiore stabilito dagli accordi collettivi. Peraltro nei confronti di questi lavoratori, nel caso in cui venissero assunti dal cessionario in un momento successivo al trasferimento d’azienda e comunque durante l’arco temporale predetto, non troverebbe applicazione l’articolo 2112 del codice civile.
Peculiarità vengono riscontrate nell’Approfondimento pubblicato il 15 novembre 2021 in relazione all’interpretazione della norma e dei principi che regolano i benefici di cui si è finora trattato (vedasi proprio il diritto di precedenza all’assunzione), per le quali invitiamo alla lettura integrale del documento.

