Il Ministro dell’Economia, Daniele Franco, ha firmato (12 novembre) il decreto che attua il Contributo a fondo perduto (Cfp) perequativo.
Si attendono la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate con modello, istruzioni e specifiche tecniche per le istanze di richiesta.
È ammesso al beneficio chi svolge attività d’impresa, arte o professione, chi produce reddito agrario, i titolari di partita Iva attiva, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con ricavi/compensi 2019 non superiori a 10 milioni di euro.
Arriva il chiarimento atteso sulle integrative o correttive
L’accesso è subordinato all’avvenuta regolare presentazione della dichiarazione dei redditi 2021 entro il termine del 30 settembre 2021 e alla regolare presentazione della dichiarazione relativa al 2019.
Il decreto chiarisce che le dichiarazioni integrative o correttive presentate oltre il 30 settembre 2021, relative ai periodi d’imposta 2019 e 2020, non rilevano ai fini della determinazione del contributo se dai dati in esse indicati deriva un importo del contributo maggiore rispetto a quello risultante dalle dichiarazioni trasmesse entro il 30 settembre 2021.
In proposito, si ricorda quanto indicato nel Comunicato Stampa n. 172 del 06/09/2021, pubblicato dal Mef:
- differito dal 10 al 30 settembre il termine di trasmissione della dichiarazione modello Redditi 2021 per i contribuenti che intendono richiedere il contributo a fondo perduto “perequativo”;
- per tutti gli altri contribuenti, invece, la scadenza per l’invio del modello dichiarativo Redditi 2021 resta il 30 novembre.
Lo slittamento si è reso necessario per consentire agli interessati al sussidio di inserire nella dichiarazione le informazioni indispensabili per accedere al Cfp perequativo ed alle altre misure di sostegno del 2020.
Fissata al 30% la percentuale di calo
Il decreto stabilisce che per chiedere il contributo del “Sostegni-bis” (art. 1, commi da 16 a 27, Dl n. 73/2021), il risultato economico dell’esercizio relativo al 2020 deve essere peggiore di quello 2019 di almeno il 30%.
Se l’ammontare complessivo dei contributi già riconosciuti dall’Amministrazione delle finanze è uguale o maggiore della differenza tra il risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, non si ha diritto al beneficio.
Il calcolo del contributo, la differenza di risultato
Per il calcolo dell’importo, alla differenza tra il risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e quello riguardante lo stesso periodo del 2019, diminuita degli altri contributi già ricevuti dall’Agenzia, si devono applicare le seguenti percentuali:
- 30%, per chi ha ricavi o compensi non superiori a 100mila euro;
- 20% con ricavi/compensi superiori a 100mila e fino a 400mila euro;
- 15% con ricavi/compensi superiori a 400mila e fino a un milione di euro;
- 10% con ricavi/compensi superiori a 1 milione e fino a 5 milioni di euro;
- 5% con ricavi/compensi superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro.
Il tetto massimo del contributo sarà di 150.000 euro.
Sitografia
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