La piattaforma “Certificazione dei debiti” è disponibile sul sito Inail dal 15 novembre 2021. Il certificato arriverà alla Pec del richiedente entro 45 giorni dalla richiesta.
L’Inail fornisce alle sedi territoriali chiarimenti sul rilascio del certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi da utilizzare nella composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa (Il decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147).
Lo fa attraverso l’Istruzione operativa del 12 novembre 2021.
Il certificato debiti per premi assicurativi, da allegare all’istanza per la composizione negoziata, può essere richiesto dall’imprenditore, profilato all’interno del sistema Inail come legale rappresentante attraverso il servizio online “Certificazione dei debiti” disponibile sul sito Inail già dal 15 novembre 2021, data di applicazione delle disposizioni contenute all’articolo 5 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147.
Il certificato in formato pdf non modificabile, firmato digitalmente dal Direttore Territoriale, ovvero dai Direttori delle Direzioni Provinciali di Trento e Bolzano e dal Direttore della Sede regionale di Aosta competenti in base alla sede legale del debitore, è trasmesso al richiedente tramite Pec entro un termine massimo di 45 giorni decorrenti dalla data della richiesta.
Si ricorda che la determina del Direttore generale 4 luglio 2019 n. 30 (allegato 1) ha stabilito i contenuti del Certificato unico debiti per premi assicurativi e i tempi di rilascio dello stesso.
Le richieste di Certificato debiti per premi assicurativi inviate tramite servizio online saranno automaticamente acquisite nella procedura GRA web con la nuova classe documentale Certificazione del debito.
Per quanto concerne l’istruttoria, l’Istruzione operativa rimanda integralmente alla nota del 30 agosto 2021, protocollo 10190.
Composizione negoziata. Excursus della norma
L’Inail riepiloga in breve la normativa.
L’imprenditore, commerciale o agricolo, che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza, può chiedere al segretario generale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa, la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa.
L’esperto ha il compito di agevolare le trattative tra l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, anche mediante il trasferimento dell’azienda o di rami di essa.
Ai fini dell’accesso alla composizione negoziata, l’istanza di nomina dell’esperto indipendente è presentata tramite l’apposita piattaforma telematica disponibile attraverso il sito internet istituzionale di ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
L’imprenditore, al momento della presentazione dell’istanza, deve inserire nella piattaforma telematica una serie di documenti tra cui il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi ex articolo 363, comma 1, del decreto legislativo n. 14 del 2019.
L’articolo 363 citato, rubricato Certificazione dei debiti contributivi e per premi assicurativi, ha previsto al comma 1 che l’Inps e l’Inail, su richiesta del debitore o del tribunale, comunichino i crediti dagli stessi vantati nei confronti del debitore a titolo di contributi e premi assicurativi, attraverso il rilascio di un certificato unico.
Sitografia
www.inail.it

