Il testo blindato non risponde al Garante Privacy
Il Ddl Green pass lavoratori ha ottenuto l’approvazione della Camera. È, dunque, legge.
Il Governo ha blindato con la questione di fiducia anche questa approvazione: “senza emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del disegno di legge n. 3363: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato”.
Criticità sollevate dal Garante Privacy
Resta, per ora, senza risposta la segnalazione dell’11 novembre scorso delle criticità sollevate dal Garante della Privacy.
A portare in Aula prima della votazione il tema, l’onorevole Stefano Ceccanti (Professore ordinario di discipline giuridiche), che sottolinea l’esigenza reale della questione: “ci è pervenuto solo qualche giorno fa un parere del Garante della privacy che segnala alcune criticità; è stato commentato anche su vari siti giuridici, in ultimo dai professori Becchi e Palma su Affaritaliani.it. Penso che il Governo dovrebbe su questo dare una risposta, perché può darsi che questo parere sia infondato, nel qual caso nessun problema; può darsi che sia almeno parzialmente fondato, per cui si pone il problema di fare interventi correttivi in alcuni dei prossimi interventi del Governo”.
Si ricorda che al centro delle preoccupazioni dell’Authority è posta la semplificazione per il controllo del Green pass nei luoghi di lavoro introdotta dal Senato nell’iter di conversione del decreto Green pass lavoratori. Si tratta della facoltà di consegna da parte dei lavoratori dei settori pubblico e privato (prevista anche per i magistrati), di copia della certificazione verde al datore di lavoro, con la conseguente esenzione dai controlli per tutta la durata della validità del certificato.
Tra i rilievi:
- l’assenza di verifiche durante il periodo di validità del certificato non consentirebbe la rilevazione di un’eventuale condizione di positività sopravvenuta in capo all’intestatario del certificato;
- la conservazione della copia del green pass lede la riservatezza del lavoratore, infatti dalla scadenza della certificazione può evincersi anche il presupposto di rilascio della stessa (dunque, si capisce se l’interessato è vaccinato o solo tamponato);
- l’asimmetria che caratterizza il rapporto lavorativo non garantisce la scelta libera della consegna.
Altre misure nel testo del Ddl green pass lavoratori uscito dal Senato
Se la scadenza del Green pass di un dipendente, pubblico o privato, si colloca nell’ambito della giornata lavorativa, il lavoratore può permanere nel luogo di lavoro al fine di completarla.
I lavoratori in somministrazione dovranno essere controllati solo dall’azienda utilizzatrice e l’Agenzia di somministrazione si dovrà limitare ad informare i lavoratori sulle disposizioni vigenti in materia di Green pass.
La norma che permette alle aziende del settore privato con meno di 15 dipendenti di sospendere e sostituire i lavoratori privi di Green pass, prevede ora che i 10 giorni del contratto di sostituzione siano “lavorativi” e il contratto potrà essere rinnovato più volte purché entro il 31 dicembre 2021.

