Sono online le Faq dell’Agenzia delle entrate sull’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione per esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, come previsto dal Dl n. 157/2021 – c.d. Anti-frodi – in materia di bonus diversi dal Superbonus.
Le Entrate rispondono ai dubbi di cittadini, imprese e professionisti su alcuni casi concreti analizzati alla luce delle novità normative introdotte di recente.
Bonus diversi dal Superbonus
Si chiarisce che l’obbligo di apposizione del visto di conformità e dell’asseverazione in argomento non si applica ai contribuenti che prima del 12 novembre 2021 (data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Dl n. 157/2021) hanno ricevuto le fatture da parte di un fornitore, assolto i relativi pagamenti ed esercitato l’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, anche se la relativa comunicazione non è stata ancora inviata.
Visto e asseverazione. I tecnici
I professionisti abilitati alla verifica della congruità delle spese per gli interventi ammessi al Superbonus possono rilasciare, per lo stesso tipo di intervento, anche la nuova attestazione di congruità delle spese sostenute, prevista dall’articolo 1 del Dl n. 157/2021.
Ad esempio, per gli interventi che consentono l’accesso al Sismabonus (non rientranti nel Superbonus 110%), può rilasciare l’asseverazione della congruità delle spese il soggetto abilitato a rilasciarla per gli interventi di riduzione del rischio sismico che danno diritto al Superbonus.
Un’altra risposta chiarisce che i tecnici abilitati “asseverano la congruità delle spese sostenute” e, quindi, si ritiene che ad essa debba riferirsi la nuova attestazione richiesta.
Resta, naturalmente, fermo il rispetto dei requisiti e degli adempimenti specificamente previsti per la fruizione delle agevolazioni fiscali diverse dal Superbonus di cui al comma 2 del citato articolo 121 del decreto Rilancio. Ad esempio, per gli interventi finalizzati al risparmio energetico che danno diritto alla detrazione di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013, è necessario porre in essere gli adempimenti previsti dal decreto ministeriale 6 agosto 2020 (requisiti) nel caso di interventi effettuati a partire dal 6 ottobre 2020, ovvero dal decreto interministeriale 19 febbraio 2007 per quelli iniziati in data antecedente.
Bonus edilizi e congruità. Valori massimi
Nelle more dell’adozione del decreto del Ministero della transizione ecologica relativo all’individuazione dei valori massimi per talune categorie di beni, ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese è possibile fare riferimento ai prezzari individuati dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 agosto 2020, ancora vigente.
Inoltre, ai sensi dell’articolo 119, comma 13-bis, del decreto legge n. 34 del 2020, «Nelle more dell’adozione dei predetti decreti, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi».
Bonus edilizi e detrazione in dichiarazione dei redditi
L’obbligo del visto di conformità sussiste anche nel caso in cui, con riferimento alle spese per interventi rientranti nel cosiddetto Superbonus, il contribuente fruisca della relativa detrazione in dichiarazione dei redditi, salvo il caso in cui la dichiarazione sia presentata direttamente dal contribuente ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale.
Fatti salvi questi casi, si ritiene che il visto di conformità vada richiesto solo per i dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione.
Il contribuente è tenuto a conservare la documentazione attestante il rilascio del visto di conformità, unitamente ai documenti giustificativi delle spese e alle attestazioni che danno diritto alla detrazione.
Resta fermo che il contribuente è tenuto a richiedere il visto di conformità sull’intera dichiarazione nei casi normativamente previsti (ad esempio, cfr. articolo 1, comma 574, della legge n. 147 del 2013, secondo cui i contribuenti che, ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito).
Va da sé che il visto sull’intera dichiarazione, in tal caso, è assorbente del sopra descritto obbligo di cui al comma 11 dell’articolo 119.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it

