L’istituto del ravvedimento origina dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997.
E’ stato introdotto per la regolarizzazione di omessi o insufficienti versamenti delle imposte, godendo di una riduzione della sanzione ordinariamente prevista – pari al 30% delle somme non versate o versate in ritardo – da aggiungere in fase di pagamento.
La sanzione ordinaria é ridotta in sede di autoliquidazione, in funzione della tempestività con cui il contribuente procede alla sua regolarizzazione.
Come ci si ravvede?
Con un approfondimento, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ne offre una sintesi operativa, ponendo particolare attenzione sull’ambito di utilizzo, sulle diverse tipologie normative e sulla disciplina delle riduzioni sanzionatorie che ne conseguono.
Alla luce degli interventi di legge, con decorrenza dal 1° gennaio 2016 si può accedere al ravvedimento, anche quando:
• la violazione é già stata notificata al contribuente;
• sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche ed altre attività di accertamento formalmente comunicati al contribuente.
Il ravvedimento è inibito solo dalla notifica degli atti di liquidazione e di accertamento (comprese le comunicazioni da controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni).
In ogni caso, il pagamento e la regolarizzazione non impediscono l’inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.
Gli errori, le omissioni e i versamenti carenti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento dell’imposta dovuta, degli interessi (calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene eseguito) e della sanzione in misura ridotta.
L’intervento operato con il decreto legislativo n. 158/2015, ha dimezzato la sanzione ordinaria in caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza: l’ammenda passa dal 30% al 15% e si prevede la possibilità d’applicazione dell’istituto del ravvedimento.
Ancora una riduzione è prevista per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni: la sanzione del 15% è ulteriormente ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo (1%).
Gli interessi legali
Dal 1° gennaio 2021, il tasso di interesse legale è passato allo 0,01% in ragione d’anno, come definito dal decreto MEF dell’11 dicembre 2020.
Modalità di versamento connesse al ravvedimento
Per procedere ai versamenti connessi all’istituto del ravvedimento è necessario utilizzare:
- l’F24, per le imposte sui redditi, le relative imposte sostitutive, l’Iva, l’Irap e l’imposta sugli intrattenimenti;
- l’F23, per l’imposta di registro e gli altri tributi indiretti;
- l’F24 Elide per tributi, sanzioni e interessi, connessi alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili;
- l’F24 Elide per l’imposta ipotecaria, le tasse ipotecarie, l’imposta di bollo e le sanzioni, dovute in relazione ai servizi di aggiornamento dei registri immobiliari e al rilascio di certificati e copie.
Gli interessi devono essere indicati nel modello F24 utilizzando gli appositi codici tributo; quelli sulle ritenute vanno, invece, versati dai sostituti d’imposta sommandoli al tributo.
Anche per le sanzioni, appositi codici tributo vanno riportati sul modello di versamento (sono rintracciabili sul sito dell’Agenzia delle Entrate).
Sitografia
www.consulentidellavoro.it

