Il Decreto fiscale – Dl 146/2021 – all’articolo 2 estende il termine di versamento per le cartelle di pagamento notificate nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021. Resta fermo, invece, il termine di versamento conseguente all’avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.
L’Inps, con il messaggio n. 4131 del 24.11.2021, ottempera alla norma.
Pertanto, per le cartelle di pagamento notificate dall’Agente della riscossione dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021 viene prolungato fino a 150 giorni dalla notifica (rispetto ai 60 giorni ordinariamente previsti), il termine per il relativo pagamento senza l’applicazione di ulteriori somme aggiuntive. Prima di tale termine, l’Agente della riscossione non potrà dare corso all’attività di recupero del debito iscritto a ruolo.
Avvisi di addebito con valore di titolo esecutivo
La disposizione riguarda la sola attività di notifica delle cartelle di pagamento svolta dall’agente della riscossione.
L’Istituto ha ritenuto di interessare il Ministero dell’Economia e delle finanze e il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali al fine di acquisire un parere sulla portata applicativa della norma.
Stante l’assenza di qualsiasi riferimento all’attività di riscossione delle somme, a qualunque titolo dovute all’Istituto, mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo, ai sensi dell’articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a parere dell’Istituto, tali avvisi di addebito si collocano al di fuori della portata del succitato articolo 2.
Entrambi i Ministeri hanno confermato tale lettura:
- la riscossione delle somme di cui all’articolo 30 del dl 78/2010 ricade, quale attività gestionale avente ad oggetto contributi previdenziali, nella esclusiva competenza del predetto Istituto;
- la disposizione in questione deve essere riferita alla sola attività di notifica delle cartelle di pagamento svolta dall’agente della riscossione.
Ne consegue che per gli avvisi di addebito di cui all’articolo 30 del decreto-legge n. 78/2010 resta fermo il termine di 60 giorni dalla notifica, previsto dall’articolo 25, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per il pagamento di quanto richiesto nel medesimo avviso.
Sitografia
www.inps.it

