Neppure trasmetterli telematicamente
Le cessioni di beni online, dirette o indirette (effettuate con il tramite di un agente incaricato), possono essere considerate commercio elettronico indiretto.
La società venditrice non è, perciò, tenuta a documentare i relativi corrispettivi con fattura, a meno che l’acquirente non lo richieda, né deve effettuarne la trasmissione telematica ex art. 2, Dlgs n. 127/2015 (risposta n. 793/E del 25 novembre 2021).
Non sono dunque applicabili al commercio elettronico i detti obblighi che, dal 1° gennaio 2020, hanno sostituito la tradizionale ricevuta o scontrino fiscale.
Sullo specifico caso oggetto di risposta, l’Agenzia delle Entrate aggiunge che, considerato che nelle ipotesi di vendita descritte il rapporto si instaura tra l’istante cedente e l’acquirente consumatore italiano, l’acquisto avviene online con strumenti di pagamento tracciabili e la consegna è eseguita tramite vettore, le predette operazioni rientrano senz’altro nel commercio elettronico indiretto.
Resta, comunque, sempre possibile procedere con la memorizzazione elettronica e l’invio telematico dei corrispettivi su base volontaria.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it
www.fiscooggi.it

