Istanza di riesame solo con funzionalità apposita
E’ noto che nel “Cassetto previdenziale” dell’INPS sono disponibili gli esiti delle istanze di esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti di cui all’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge n. 178/2021, nonché, a decorrere dal 29 novembre 2021, degli importi concessi per le istanze accolte con esito parziale o totale.
Gli esiti, sia di accoglimento che di reiezione, tengono conto delle verifiche ex ante effettuate sugli archivi centralizzati.
Con il messaggio n. 3974 del 15 novembre 2021, è stato chiarito che la richiesta di riesame dell’esito potrà essere presentata mediante un’apposita funzionalità, che permette di esplicitare i motivi a sostegno allegando idonea documentazione.
Autonomi: istanza di riesame solo con funzionalità ad hoc
L’istanza di riesame, per la cui presentazione sarà assegnato un congruo termine, deve essere inoltrata, dunque, esclusivamente mediante tale apposita funzionalità, il cui rilascio sarà in seguito comunicato.
A seguito di alcune richieste di chiarimento sul procedimento di concessione e verifica dei requisiti previsti dalla legge, con il messaggio n. 4184/2021 l’Inps fornisce le seguenti ulteriori indicazioni.
Verifica della regolarità contributiva
Tra i requisiti per fruire dell’esonero, il decreto interministeriale del 17 maggio 2021 ha previsto che gli interessati debbano risultare in possesso del requisito della regolarità contributiva, verificato attraverso il Documento unico di regolarità contributiva (DURC).
Successivamente è stato disposto che, ai fini della concessione dell’esonero dal pagamento dei contributi previdenziali di cui all’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della predetta legge, la regolarità contributiva è verificata d’ufficio dagli enti concedenti a fare data dal 1° novembre 2021.
A tale fine la regolarità contributiva è assicurata anche dai versamenti effettuati entro il 31 ottobre 2021. Resta in ogni caso fermo il recupero, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, degli importi fruiti a titolo di esonero in quanto non spettanti.
Pertanto, come già indicato nel citato messaggio n. 3974/2021, gli importi si intendono provvisoriamente riconosciuti, in attesa dell’effettuazione delle successive verifiche previste dalla normativa di riferimento, tra cui è compreso il controllo della regolarità contributiva da attuare successivamente alla comunicazione degli importi concessi.
In caso di accoglimento dell’istanza, la contribuzione dovuta eccedente l’importo dell’esonero concesso deve essere versata entro il 29 dicembre 2021, data determinata applicando il termine di trenta giorni alla data del 29 novembre 2021, giorno in cui sono resi disponibili nel “Cassetto previdenziale” gli importi dell’esonero concesso.
Ciò comporta l’esclusione dell’eccedenza da versare fino alla predetta data del 29 dicembre 2021 dalla determinazione dell’eventuale esposizione debitoria da notificare all’interessato con l’invito a regolarizzare.
Nell’opposto caso di reiezione, l’importo della contribuzione relativa all’annualità 2021 che risulti scaduta alla data della verifica di regolarità contributiva, ove non versata, sarà richiesto con l’invito a regolarizzare.
L’eventuale presentazione di richiesta di riesame non integra la fattispecie disciplinata dall’articolo 3, comma 2, lettera d), del citato decreto.
Si specifica, infine, con riferimento alle posizioni dei lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali autonome degli artigiani e commercianti e alla Gestione speciale autonoma dei coltivatori diretti, dei coloni e dei mezzadri, che l’esonero ha ad oggetto solo la contribuzione 2021 con scadenza ordinaria di versamento entro la medesima annualità.
Restano perciò esclusi, in ogni caso, gli importi, pur compresi nella tariffazione 2021, di competenza di annualità pregresse il cui versamento doveva essere effettuato alle rispettive scadenze relative a ciascuna rata.
Tali importi, in assenza di regolare versamento, saranno richiesti con l’invito a regolarizzare nella fase di attivazione della verifica di regolarità contributiva finalizzata al perfezionamento delle verifiche da effettuarsi successivamente alla comunicazione, anche parziale, di accoglimento.
Sitografia
www.inps.it

