Transfer pricing: l’Amministrazione finanziaria dà indicazioni sulla documentazione idonea per il riscontro della conformità al principio di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento praticati dalle multinazionali nelle operazioni con imprese associate.
La circolare n. 15/E/2021 appena pubblicata fa seguito al provvedimento del 23 novembre 2020.
Documentazione idonea per il riscontro della conformità
La circolare approfondisce finalità e struttura della documentazione idonea e illustra gli aspetti riguardanti la documentazione relativa alle stabili organizzazioni, la documentazione ritenuta idonea per le piccole e medie imprese e la documentazione da predisporre qualora i contribuenti scelgano l’approccio semplificato per valorizzare un’operazione infragruppo consistente nella prestazione di servizi a basso valore aggiunto.
Forme, estensione e condizioni di efficacia della documentazione
Il c.d. “Masterfile” e la “Documentazione Nazionale” devono essere firmati dal legale rappresentante del contribuente o da un suo delegato, mediante firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Comunicazione del possesso
Nella circolare anche gli aspetti sulla comunicazione del possesso della documentazione idonea. A tal fine, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che la comunicazione può essere effettuata anche con la dichiarazione presentata entro novanta giorni dallo spirare del termine ordinario di presentazione, sia essa tardiva oppure integrativa/sostitutiva di quella già presentata; inoltre, ricorrendone le condizioni, il possesso della documentazione idonea può essere comunicato anche tardivamente, avvalendosi dell’istituto della remissione in bonis.
Sitografia
www.fiscooggi.it
www.agenziaentrate.gov.it

