In attuazione dell’articolo 13-quaterdecies del dl n. 137/2020, il decreto interministeriale 30 ottobre 2021 (Lavoro/Economia) stabilisce i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore.
Soggetti beneficiari
Possono accedere alle risorse del Fondo le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle Province autonome, le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte nella relativa anagrafe.
Ai fini dell’ammissione al contributo, l’iscrizione nei registri deve risultare alla data di presentazione dell’istanza ed essere stata conseguita in una data anteriore al 25 dicembre 2020.
Utilizzo del Fondo straordinario
Il Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore è destinato all’erogazione di contributi a favore dei soggetti che abbiano cessato o ridotto nel corso del 2020 l’esercizio delle proprie attività statutarie di interesse generale in conseguenza delle misure per il contenimento e la gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ove riferite ai codici ATECO di cui all’allegato 1 del decreto che qui si commenta, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
L’erogazione del contributo avviene previa presentazione di istanza.
I soggetti iscritti nel registro nazionale delle associazioni di promozione sociale presentano le istanze anche in nome e per conto delle proprie articolazioni territoriali e dei circoli affiliati iscritti al medesimo registro.
Le istanze dovranno essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma elettronica disponibile all’indirizzo servizi.lavoro.gov.it, entro il termine perentorio e con le modalità indicati con apposito provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da pubblicarsi sul sito
istituzionale www.lavoro.gov.it
Il contributo erogato attraverso il Fondo non è cumulabile con le misure previste dagli articoli 1 e 3 del decreto-legge n. 137 del 2020.
Sitografia
www.lavoro.gov.it

