Il Ministero del Lavoro fornisce chiarimenti sulla disciplina degli ETS, Enti del Terzo settore, con la nota n. 18244 del 30 novembre 2021.
La formula è quella delle domande (riassunte dal ministero) e delle relative risposte. Si spazia dall’ordinamento e amministrazione al ruolo dei volontari e, più specificamente, al loro prevalente apporto per alcune categorie particolari di ETS, nonché sulle funzioni esercitabili dal legale rappresentante di una Rete associativa nei rapporti con gli uffici del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).
I chiarimenti forniti con la nota, spiega il ministero, costituiscono l’esito di un processo di approfondimento condotto con gli stakeholders di riferimento.
Tra i chiarimenti: non sono ammesse per gli associati riduzioni o limitazioni dei diritti associativi, come partecipare alle decisioni e concorrere alla determinazione degli indirizzi dell’ente.
ETS, RUNTS. APS come Reti associative, apertura ma non per tutte
Tra gli argomenti toccati sul RUNTS, la possibilità per le Reti associative di svolgere le funzioni di rappresentanza degli enti ad esse aderenti, nelle more del perfezionamento della propria iscrizione nella sezione E) del RUNTS.
È chiesto se sia possibile considerare le APS a carattere nazionale, in attesa del perfezionamento della trasmigrazione al RUNTS, come Reti associative ai fini dell’eventuale presentazione di istanze di iscrizione per conto degli enti ad esse aderenti?
Nella domanda vengono richiamati:
a) la previsione dell’articolo 101, comma 3 del Codice secondo cui il requisito dell’iscrizione al RUNTS si intende soddisfatto da parte delle Reti associative attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri previsti dalle normative di settore;
b) la previsione di cui all’articolo 32 del dm 106/2020 riguardante la prima popolazione della sezione “reti associative”, secondo cui le APS nazionali non devono avanzare una specifica richiesta di iscrizione alla relativa sezione e) del RUNTS in quanto l’Ufficio del RUNTS, prese in carico le informazioni relative agli enti di propria competenza, assume le informazioni necessarie a verificare il possesso dei requisiti di cui all’art. 41, procedendo quindi all’eventuale perfezionamento dell’iscrizione nella suddetta sezione.
Il ministero condivide le argomentazioni prospettate, ma con precisazioni.
Risulta condivisibile l’osservazione secondo cui diversi enti, iscritti alla data del 22 novembre 2021 al Registro nazionale delle APS, presentano, sulla base delle informazioni risultanti all’Ufficio gestore del suddetto registro, requisiti che consentono, nel periodo transitorio, di considerarle quali Reti associative ai sensi dell’art. 41, comma 1, lettere a) e b) e come tali in grado di svolgere funzioni di rappresentanza ai sensi dell’art. 47 commi 1 e 2 del Codice nei confronti dei relativi aderenti.
Tuttavia, la definizione di Associazioni nazionali di cui alla l. 383/2000, normativa ai sensi della quale hanno conseguito l’iscrizione al Registro nazionale delle APS, non è tuttavia pienamente sovrapponibile a quello di Reti associative.
Pertanto, potranno essere individuate come Reti associative esclusivamente:
- le APS nazionali iscritte alla data del 22/11/2020 e non aventi procedimenti di cancellazione in essere, che alla medesima data risultavano associare, sulla base della documentazione agli atti dell’Ufficio statale del RUNTS (in attesa del consolidamento dei dati provenienti dagli ulteriori Uffici, non consultabili tramite il sistema prima del perfezionamento dei relativi procedimenti) almeno 100 APS iscritte al Registro nazionale ai sensi dell’art. 5 del d. m. 471/2001 in qualità di articolazioni territoriali o circoli ad esse affiliati;
- le ODV di cui all’articolo 31 comma 12 del d. m. 106/2020 individuate a cura della divisione III di questa Direzione Generale.
Non potranno essere invece considerate quali Reti associative, nelle more del consolidamento nel RUNTS dei dati provenienti dalla trasmigrazione, soggetti che pur già in possesso della qualifica di APS nazionali ai sensi della ormai abrogata l. 383/2000, non soddisfino almeno transitoriamente il requisito della numerosità degli enti aderenti come risultante dai dati in fase di trasmigrazione da parte del ministero.
Enti temporaneamente qualificabili. A breve la pubblicazione dell’elenco ad hoc
Per agevolare gli Uffici del RUNTS nello svolgimento dei relativi adempimenti, l’elenco di tali enti temporaneamente qualificabili quali Reti associative sarà pubblicato a breve sul sito istituzionale del Ministero al fine di consentire agli Uffici del RUNTS di esaminare le richieste di iscrizione da essi presentate.
Resta fermo che la temporanea qualificazione come Reti associative degli enti di cui al sopra richiamato elenco non pregiudica una successiva verifica puntuale di tutti i requisiti previsti dalla normativa ai fini del perfezionamento dell’iscrizione, essendo funzionale esclusivamente al regolare procedere delle operazioni di presentazione delle domande da parte degli enti di nuova iscrizione.
Sitografia
www.lavoro.gov.it

