In GU il decreto. Istanze tramite software dal 29 novembre; via web dal 30 novembre
Prende il via il contributo a fondo perduto “perequativo” per gli operatori economici danneggiati dall’emergenza sanitaria di questi anni, basato sull’intero peggioramento del risultato economico delle imprese.
Su Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 286 dell’1 dicembre 2021 – il decreto 12 novembre 2021.
Il contributo è aiuto di Stato della sezione “3.1 – Aiuti di importo limitato”, la cui erogazione deve avvenire nel rispetto delle regole del “Temporary Framework” (Comunicazione della commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche).
Finestra temporale per l’invio delle istanze
Dal 29 novembre al 28 dicembre 2021 le relative istanze.
Sul contenuto informativo, sulle modalità e i termini di presentazione della domanda per il riconoscimento del beneficio, un provvedimento del 29 novembre 2021 che, peraltro, approva il modello per l’istanza, le istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche.
Intanto, la guida dedicata “Il contributo a fondo perduto perequativo”, è sul sito delle Entrate.
L’ambito soggettivo del perequativo
Introdotto dal “Sostegni-bis” (art. 1, c. da 16 a 27 del Dl n. 73/2021), il contributo a fondo perduto “perequativo” è destinato ai titolari di partita Iva che svolgono in Italia attività d’impresa, di lavoro autonomo e agraria con ricavi 2019 fino a 10 milioni di euro e che hanno subito un peggioramento minimo del 30% tra il risultato economico d’esercizio del periodo d’imposta 2020 e quello del 2019.
La data di attivazione limite della partita Iva è il 26 maggio 2021.
Restano esclusi i soggetti cessati alla stessa data, enti pubblici, intermediari finanziari e società di partecipazione.
Il contributo può essere definito “a conguaglio” in quanto il legislatore ha previsto di defalcare dal peggioramento subìto i contributi a fondo perduto dell’emergenza Covid-19 già percepiti dagli operatori economici.
Con tale specifico meccanismo di determinazione vengono, dunque, perequate le differenze di accesso e di quantum dei precedenti contributi, istituiti su considerazioni previsionali.
Alla base di calcolo determinata come differenza tra il risultato economico d’esercizio 2019 e quello 2020, poi diminuita dai contributi a fondo perduto già percepiti, deve essere applicata una diversa percentuale (30%, 20%, 15%, 10% e 5%), in ragione alla fascia di ricavi 2019 del soggetto richiedente.
L’importo massimo del contributo è di 150mila euro (non è previsto un minimo).
Istanza condizionata
L’istanza può essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 è stata presentata entro il 30 settembre 2021 e quella relativa al periodo in corso al 31 dicembre 2019 entro i 90 giorni successivi al termine di presentazione (comunque non oltre il 30 settembre 2021).
L’operatore richiedente deve compilare le sezioni dell’istanza dedicate agli aiuti di Stato, indicando in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio: il possesso dei requisiti previsti per le sezioni di aiuti che gli si applicano; la condizione che emerge dalla verifica di mancato superamento dei limiti massimi; l’elenco degli aiuti ricevuti (quadro A); i codici fiscali dei soggetti che appartengono all’impresa unica (quadro B); i dati relativi alla fruizione di aiuti aventi ad oggetto l’Imu (quadro C).
Se con il contributo perequativo il contribuente supererebbe l’importo massimo previsto per la sezione 3.1, nell’istanza dovrà indicare il minor importo di contributo richiesto, rideterminato al fine di non superare il tetto massimo di aiuti.
Nel modello di istanza si può scegliere la modalità di erogazione del contributo: accredito in conto corrente o riconoscimento come credito d’imposta da utilizzare in compensazione.
La presentazione dell’istanza di contributo a fondo perduto perequativo
Per la predisposizione e l’invio dell’istanza, gli operatori economici possono avvalersi di intermediari già delegati al loro cassetto fiscale ovvero al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche” del portale “Fatture e Corrispettivi”. In assenza di queste deleghe, è possibile conferire all’intermediario lo specifico incarico di presentare per proprio conto l’istanza al contributo perequativo.
Compilazione e trasmissione delle istanze seguono la procedura web, sempre dal portale “Fatture e corrispettivi”, dal 30 novembre al 28 dicembre 2021, o un software che generi il file realizzato in conformità alle specifiche tecniche allegate al provvedimento, con il successivo invio tramite desktop telematico, dal 29 novembre al 28 dicembre 2021.
In presenza di errori nei dati indicati sull’istanza e a contributo ancora non riconosciuto, il richiedente può presentarne una nuova sostitutiva entro il termine del 28 dicembre 2021.
L’invio della rinuncia è riservato ai casi in cui il contributo richiesto non sia spettante e può essere inviata anche dopo il 28 dicembre 2021.
Erogato il contributo, l’Agenzia esegue un controllo dei dati. Se i contributi non spettano, l’Agenzia procede alle attività di recupero irrogando sanzioni e interessi.
Resta ferma, ricorrendone i presupposti, l’applicabilità delle disposizioni sull’indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter del codice penale).
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it
www.fiscooggi.it

