Un emendamento al decreto legge n. 146/2021 (decreto fiscale), approvato, riapre i termini di presentazione delle istanze legate agli ammortizzatori sociali Covid-19.
Nel testo del disegno di legge AS 2426 – è stata recepita la richiesta avanzata dai Consulenti del Lavoro, attraverso l’introduzione dell’art. 11-bis recante “Misure in materia di conguaglio e termini dei trattamenti di integrazione salariale emergenziale”.
Il nuovo articolo dispone che “i termini di decadenza per l’invio dei dati necessari per il conguaglio, il pagamento o per il saldo delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza epidemiologica da Covid-19 scaduti tra il 31 gennaio ed il 30 settembre 2021, sono differiti al 31 dicembre 2021. Le domande già inviate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non accolte, sono considerate validamente presentate. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel limite di 10 milioni di euro per l’anno 2021, che costituisce limite di spesa”.
La norma, sottolineano i Consulenti del Lavoro della Fondazione Studi nell’Approfondimento 2 dicembre 2021, prevede espressamente uno strumento di semplificazione: considera validamente presentate le domande di cassa integrazione guadagni (CIG) già inviate, e non accolte, alla data di entrata in vigore della legge di conversione, che dovrà necessariamente realizzarsi entro il 20 dicembre 2021.
Su tale specifica prescrizione, allo stato attuale non è posto alcun blocco telematico né procedurale alla presentazione delle domande di CIG inerenti periodi temporali decaduti, essendo al più prevista l’evidenza di un semplice “alert” di sistema che, tuttavia, non presuppone l’impossibilità di procedere compiutamente all’invio dell’istanza medesima.
Termini di presentazione dell’istanza di accesso
Dal tenore letterale della norma e, ancor più, considerando la prassi Inps in circostanze analoghe, risulta ai professionisti del Lavoro ragionevole valutare l’opportunità di procedere, medio tempore, alla presentazione, laddove non già effettuata, di tutte le domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza epidemiologica da Covid-19, prima della data di pubblicazione della legge di conversione del decreto legge n. 146/2021, affinché i datori di lavoro si possano avvalere efficacemente della validità prescritta per tutte le istanze inviate anticipatamente al predetto termine.
Istanze già inviate
Circa le istanze di accesso ai trattamenti già inviate e respinte con una motivazione riconducibile alla sola tardiva presentazione della domanda (quindi, per intervenuta decadenza del periodo richiesto), è ragionevole attendersi che i datori di lavoro, ai fini del riconoscimento dei periodi ricompresi nelle domande trasmesse, non dovranno riproporre nuove istanze laddove abbiano già adempiuto entro la data di entrata in vigore della citata legge di conversione.
Infine, con riguardo all’invio dei dati necessari per il conguaglio, il pagamento o per il saldo delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza Covid-19 scaduti tra il 31 gennaio ed il 30 settembre 2021, i datori di lavoro che, per i periodi oggetto del differimento, non avessero inviato istanze di accesso ai trattamenti, dovranno trasmettere tali dati entro e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.
Sitografia

