Il bonus facciate – ex articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 – dà diritto alla detrazione dall’imposta lorda (Irpef o Ires) delle spese relative agli interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, che comprende anche le spese di sola pulitura o tinteggiatura esterna.
Fondazione nazionale commercialisti – CNDCEC – pubblica la “Check List – Bonus facciate” del 3 dicembre 2021.
Si può optare per:
- la detrazione in dichiarazione;
- lo sconto in fattura;
- la cessione del credito.
Sul beneficio in argomento è attualmente al vaglio una riduzione della detrazione dall’attuale 90% al 60%, operata dalla legge di Bilancio 2022 attualmente in discussione al Senato. La percentuale in vigore dovrebbe subire l’abbattimento a partire dalle spese del prossimo anno.
Check list per il visto di conformità
Il bonus facciate, come altre agevolazioni edilizie, è stato investito – ex decreto Anti-frodi (decreto-legge n. 157 dell’11 novembre 2021) – dell’obbligatorietà del visto di conformità e dell’asseverazione della congruità delle spese, in caso di opzione per cessione o sconto in fattura del credito.
Nella check list del 3 dicembre 2021, FNC fornisce una guida ai professionisti incaricati del rilascio del visto di conformità in relazione agli interventi che danno diritto al bonus, utile per verificare la presenza della documentazione necessaria per l’apposizione del visto.
Come le altre check list pubblicate per gli interventi che danno diritto al Superbonus, rappresenta uno strumento di carattere generale di supporto per il professionista. Quindi non può ritenersi esaustivo circa i controlli da effettuare.
Asseverazione della congruità delle spese per il bonus facciate
In una nota a margine, la Fondazione nazionale spiega che l’attestazione della congruità delle spese, laddove non sia già contenuta in un modello di asseverazione normativamente previsto, può essere predisposta in forma libera, purché preveda l’assunzione di consapevolezza delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi, e della decadenza dai benefici conseguenti a provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (cfr. circolare Agenzia delle entrate 29 novembre 2021, n. 16, par. 1.2.2.).
La nuova attestazione della congruità della spesa deve riferirsi ad interventi che risultino almeno iniziati (circolare 16/2021 dell’Agenzia delle entrate).
Per gli interventi iniziati dal 6 ottobre 2020 l’asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato oltre a certificare la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici previsti per ciascuno di essi deve contenere anche l’asseverazione della congruità delle spese sostenute; pertanto, in tal caso non è necessario acquisire l’asseverazione prevista dal decreto Anti-frodi.
Sitografia
press-magazine.it
FNC – DOCUMENTO DI RICERCA – CHECK LIST BONUS FACCIATE DEL 3 DICEMBRE 2021

