Ulteriori disposizioni attuative in tema di definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni – ex articolo 5, commi da 1 a 9, del decreto-legge n. 41/2021, convertito con modificazioni dalla legge 69/2021 – sono fornite dall’Agenzia delle entrate nel provvedimento del 3 dicembre 2021.
Aperto l’accesso alla definizione anche quei soggetti che, ai fini delle imposte sui redditi, hanno un periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.
L’Agenzia interviene a modificare il provvedimento n. 275852 del 18 ottobre 2021, con cui si dettavano le prime regole sulla definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni: si concede più tempo per l’autocertificazione.
Il provvedimento scaturisce dalla previsione che per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA, si faccia riferimento, in luogo del volume d’affari, all’ammontare dei ricavi e compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi trasmesse entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2020.
Definizione agevolata con più tempo per l’autocertificazione
Sul punto l’Agenzia dispone che:
- le dichiarazioni dei redditi da prendere a riferimento per confrontare l’ammontare dei ricavi e compensi sono quelle relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 (in questo modo possono accedere alla definizione anche quei soggetti che, ai fini delle imposte sui redditi, hanno un periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare);
- al fine di preservare l’omogeneità dei valori da porre a confronto, si dovrà considerare l’ammontare dei ricavi e compensi relativi ai periodi d’imposta 2019 e 2020 anche nel particolare caso in cui il contribuente risulti non tenuto alla presentazione della dichiarazione IVA per uno solo dei due periodi;
- al fine di concedere ai contribuenti destinatari delle proposte di definizione agevolata un congruo lasso di tempo per compilare e inviare l’autodichiarazione, la predetta dovrà essere presentata (modifica del punto 2.2 del provvedimento 275852 del 18 ottobre 2021) entro 60 giorni dall’approvazione del relativo modello (che avverrà con successivo provvedimento direttoriale) ovvero, se il termine è più favorevole, entro 60 giorni dal pagamento dell’intero importo o della prima rata delle somme richieste con la comunicazione degli esiti oggetto di definizione agevolata.
Per garantire la massima trasparenza, in allegato al provvedimento sono esplicitati i campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta 2019 e 2020 necessari per ricostruire l’ammontare dei ricavi e compensi relativi alle due annualità.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it
Agenzia delle entrate – Provvedimento n. 345838 del 3 dicembre 2021

