La gestione delle istanze relative a domande di CIG Covid-19 inerenti periodi temporali decaduti al 30 settembre 2021 è oggetto di approfondimento da parte di Fondazione Studi Consulenti del lavoro.
Ammortizzatori sociali Covid-19: un emendamento al decreto fiscale recepisce la richiesta avanzata dai Consulenti del Lavoro e riapre i termini di presentazione delle istanze.
Le domande da subito sul sito Inps.
Sono considerate validamente presentate le domande di CIG Covid-19 già inviate, e non accolte per oltre termine, alla data di entrata in vigore della legge di conversione, che dovrà necessariamente realizzarsi entro il 20 dicembre 2021.
I Consulenti del lavoro ricordano che l’approvazione dell’emendamento al Ddl di conversione del decreto fiscale, che introduce l’articolo 11-bis nel testo del provvedimento all’esame del Senato, riapre la possibilità di recuperare entro il 31 dicembre 2021 eventuali domande di accesso agli ammortizzatori emergenziali e l’invio dei dati necessari per il conguaglio, il pagamento o per il saldo delle stesse scaduti tra il 31 gennaio e il 30 settembre 2021.
Il nuovo articolo stabilisce che:
- i termini di decadenza per l’invio dei dati necessari per il conguaglio, il pagamento o per il saldo delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza epidemiologica da Covid-19 scaduti tra il 31 gennaio ed il 30 settembre 2021, sono differiti al 31 dicembre 2021;
- le domande già inviate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non accolte, sono considerate validamente presentate;
- le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel limite di 10 milioni di euro per l’anno 2021, che costituisce limite di spesa.
Consulenti, indicazioni operative per le domande
Dunque, con l’approfondimento del 2 dicembre 2021, i consulenti chiariscono tempi e modalità con cui gestire gli adempimenti attraverso una serie di casistiche e le relative risoluzioni: dal SR41/Uniemens CIG tardivo nel caso di provvedimento di concessione notificato prima del termine di scadenza ordinario al caso di una domanda di cassa integrazione con unità produttiva errata fino al recupero di una domanda con numero di ore inferiori rispetto a quelle di effettiva riduzione o sospensione dell’attività lavorativa.
Allo stato attuale, si legge nel documento, non è posto alcun blocco telematico né procedurale alla presentazione delle domande di Cig inerenti periodi temporali decaduti, essendo al più prevista l’evidenza di un semplice “alert” di sistema che tuttavia non presuppone l’impossibilità di procedere compiutamente all’invio dell’istanza medesima.
Pertanto, si suggerisce di procedere, medio tempore, alla presentazione, se non già effettuata, di tutte le domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza Covid-19, prima della data di pubblicazione della legge di conversione del decreto legge n. 146/2021, affinché i datori di lavoro si possano avvalere efficacemente della validità prescritta per tutte le istanze inviate anticipatamente al predetto termine.
CIG Covid-19. Domande di accesso già inviate e respinte perché scadute
Le domande di accesso ai trattamenti già inviate e respinte con una motivazione riconducibile alla sola tardiva presentazione della domanda e, quindi, per intervenuta decadenza del periodo richiesto, sono considerate validamente inviate.
Quindi, è ragionevole attendersi che i datori di lavoro, ai fini del riconoscimento dei periodi ricompresi nelle domande trasmesse, non dovranno riproporre nuove istanze laddove abbiano già adempiuto entro la data di entrata in vigore della citata legge di conversione.
Con riguardo all’invio dei dati necessari per il conguaglio, il pagamento o per il saldo delle domande CIG Covid-19, i datori di lavoro che, per i periodi oggetto del differimento, non avessero inviato istanze di accesso ai trattamenti, dovranno trasmettere tali dati entro e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.
Sitografia
www.consulentidellavoro.it
www.dottrinalavoro.it
Fondazione Studi Consulenti del lavoro – approfondimento del 2 dicembre 2021

