Per l’anno 2021, la misura della riduzione contributiva a favore delle imprese edili, è dell’11,50%.
Nella circolare Inps n. 181/2021 il riepilogo normativo della materia e le indicazioni operative per il godimento della riduzione contributiva.
1. Caratteristiche della riduzione contributiva
Per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2021, hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori di lavoro classificati:
– nel settore industria, con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305;
– nel settore artigianato, con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305;
– nonché i datori di lavoro caratterizzati dai codici Ateco2007da 412000 a 439909.
Il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti, per l’appunto nella misura dell’11,50%, per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati per 40 ore a settimana.
Non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale.
L’agevolazione non trova applicazione sul contributo, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.
2. Condizioni di accesso al beneficio
L’accesso al beneficio è subordinato alle seguenti condizioni:
il rispetto dell’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, che impone a tutti i datori di lavoro che intendano fruire dei benefici normativi e
contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, il possesso dei requisiti di regolarità contributiva, attestata tramite il DURC, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
il rispetto dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 338/1989, in materia di retribuzione imponibile;
i datori di lavoro non devono aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente la data di applicazione dell’agevolazione.
Inoltre, la riduzione contributiva non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo, che non ammettono il cumulo con altre riduzioni (ad esempio, l’esonero strutturale per l’occupazione giovanile o l’esonero per l’occupazione giovanile).
Conformemente a quanto già chiarito in passato, l’agevolazione non spetta in presenza di contratti di solidarietà. In tali casi l’esclusione opera
limitatamente ai lavoratori ai quali viene applicata la riduzione d’orario.
Sitografia
www.inps.it

