L’Inps determina l’importo della riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali non inserita nel prospetto contribuzione dovuta dai datori di lavoro per il primo trimestre 2021 (messaggio n. 4365 del 7.12.2021).
Per l’anno 2021, la riduzione corrisponde alla misura del 16,36%.
Sulla base degli elenchi INAIL, l’Inps ha calcolato la contribuzione dovuta dei datori di lavoro per il primo trimestre 2021 con scadenza 16 settembre 2021 e ha reso disponibile il prospetto di dettaglio della contribuzione da versare nel Cassetto previdenziale per aziende agricole.
Tuttavia, a causa di un mero errore di elaborazione, alcune aziende aventi diritto alla riduzione non erano negli elenchi.
Riduzione premi e contributi per le aziende erroneamente non inserite negli elenchi INAIL
Calcolata la riduzione spettante ai datori di lavoro di tali aziende, l’Inps precisa che laddove l’importo della riduzione sia superiore ad un euro, essi riceveranno una comunicazione con news individuale e che l’importo della riduzione abbatte la contribuzione da versare indicata nel prospetto di dettaglio per la prima emissione 2021, consultabile nel Cassetto previdenziale di cui sopra.
I contribuenti che hanno già effettuato i versamenti relativi al primo trimestre 2021 in misura superiore a quella risultante a seguito dell’applicazione della riduzione potranno richiederne la compensazione con la contribuzione da versare alle scadenze future, secondo le consuete modalità.
Infine, per i datori di lavoro che accedono all’esonero di cui agli articoli 16 e 16-bis del decreto legge n. 137/2020 e/o di cui all’articolo 70 del decreto legge n. 73/2021, nelle more della presentazione e/o definizione delle relative istanze, è stata differita la scadenza del versamento relativo all’emissione del primo trimestre 2021 interessata dalla riduzione.
Sitografia
www.inps.it

