L’INL anticipa le questioni di maggiore rilevanza in tema di violazioni in materia di salute e sicurezza ai fini dell’adozione del nuovo provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, con riserva di rivalutarle alla luce delle eventuali modifiche apportate in sede di conversione del Dl 146/2021.
Dunque, con la circolare n. 4 del 9 dicembre 2021, che segue la circolare di novembre n. 3/2021 con le prime indicazioni sulle modifiche al provvedimento in argomento, l’INL esamina le 12 violazioni in materia di salute e sicurezza dell’Allegato I del DLgs. 81/2008 (come riformato), che possono causare la sospensione.
In sintesi le 12 violazioni esaminate nella circolare INL.
Sospensione per mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi
Può essere adottata solo laddove sia constatata la mancata redazione del DVR (art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008).
Nelle ipotesi in cui, in sede di accesso, venga dichiarato che il DVR è custodito in luogo diverso, ferma restando la contestazione dell’illecito di cui all’articolo 29, comma 4, TUSL sarà opportuno adottare il provvedimento di sospensione con decorrenza differita alle ore 12:00 del giorno lavorativo successivo, termine entro il quale il datore di lavoro potrà provvedere all’eventuale esibizione.
Solo nel caso in cui il DVR rechi data certa antecedente all’emissione del provvedimento di sospensione, sarà possibile procedere all’annullamento dello stesso limitatamente alla causale afferente alla mancanza del DVR.
Si applica la prescrizione (eccetto aziende per le quali è previsto il solo arresto) e per la revoca della sospensione si dovrà esibire il DVR.
Sospensione per mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione
E’ applicabile con l’omessa redazione del Piano.
Si applica la prescrizione e per la revoca della sospensione si dovrà esibire il Piano in argomento.
Sospensione per mancata formazione ed addestramento
Può essere sancita solo quando è prevista la partecipazione del lavoratore sia ai corsi di formazione sia all’addestramento.
La revoca del provvedimento di sospensione potrà conseguire alla dimostrazione della prenotazione della formazione – fermi la regolarizzazione di altre violazioni concomitanti di cui all’Allegato I e il pagamento di tutte le somme aggiuntive dovute – atteso che, per effetto del provvedimento di prescrizione, il lavoratore non potrà essere adibito alla specifica attività per cui, ai fini della sospensione, è stata riscontrata la carenza formativa, fino a quando non sia attestato il completamento della formazione e addestramento.
Ai fini della definizione del procedimento di prescrizione, che potrà aver luogo successivamente alla revoca del provvedimento di sospensione, il trasgressore dovrà produrre documentazione attestante il completamento della formazione ed addestramento.
Nei confronti dei lavoratori irregolarmente occupati nella misura di almeno il 10%, quindi, l’ulteriore causa di sospensione in commento potrà essere contestata solo se gli stessi risultino adibiti ad attività per le quali siano congiuntamente previsti l’obbligo di formazione e quello di addestramento. In caso contrario, la revoca del provvedimento di sospensione per occupazione di lavoratori “in nero” conseguirà alla verifica della prenotazione del corso di formazione di cui all’art. 37 TULS e della visita medica, ove obbligatoria.
Con riferimento alla prima fase applicativa della nuova disciplina, in caso di vigilanza esclusivamente ordinaria e nei casi in cui l’obbligatorietà o meno della sorveglianza sanitaria non sia agevolmente definibile in sede di accesso, ai fini della regolarizzazione del lavoro “nero” sarà sufficiente la verifica degli obblighi inerenti la formazione di cui all’art. 37 TULS.
Ciò non toglie la possibilità, successivamente alla revoca del provvedimento di sospensione, di estendere l’accertamento ai profili di sicurezza o di ricondurre le relative valutazioni alla fase successiva all’accesso.
Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo Responsabile
Il provvedimento di sospensione va adottato nei soli casi in cui il datore di lavoro non abbia costituito il servizio di prevenzione e protezione e non abbia altresì nominato il RSPP o assunto lo svolgimento diretto dei relativi compiti dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Si applica la prescrizione e per la revoca della sospensione si dovrà esibire la documentazione.
Sospensione per mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)
La sospensione trova applicazione solo nel caso in cui non sia stato elaborato.
L’elaborazione del POS può desumersi anche dal relativo invio al coordinatore o all’impresa affidataria.
Si applica la prescrizione e per la revoca della sospensione si dovrà esibire il POS.
Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto
È disposta la sospensione esclusivamente quando risulti accertato (anche con l’acquisizione di dichiarazioni incrociate oltre che di documentazione) che non sono stati forniti al lavoratore i DPI, fattispecie diversa dalle ipotesi in cui i lavoratori non li abbiano utilizzati.
Mancanza di protezioni verso il vuoto
La sospensione trova applicazione nelle ipotesi in cui le protezioni verso il vuoto risultino del tutto mancanti o talmente insufficienti da essere considerate sostanzialmente assenti.
Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno
La sospensione va adottata quando le armature di sostegno siano del tutto mancanti o siano talmente insufficienti da essere considerate sostanzialmente assenti. Resta salvo il contenuto delle prescrizioni disposte nella relazione tecnica di consistenza del terreno.
Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi
La sospensione è applicabile in presenza di lavori non elettrici effettuati in vicinanza di linee elettriche durante i quali i lavoratori operino a distanze inferiori ai limiti previsti dalla Tab. 1 dell’Allegato IX, in assenza di disposizioni organizzative e procedurali conformi alle specifiche norme tecniche CEI idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.
Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi
La sospensione è applicata in presenza di lavori non elettrici effettuati in vicinanza di impianti elettrici con parti attive non protette, durante i quali i lavoratori operino a distanze inferiori ai limiti previsti dalla Tab. 1 dell’Allegato IX, in assenza di disposizioni organizzative e procedurali conformi alle specifiche norme tecniche CEI idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.
Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)
Ai fini della sospensione rileva l’assenza degli elementi indicati ovvero il loro mancato funzionamento.
Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo
Si sospende l’attività in base alla sola circostanza che sia stato rimosso o modificato il dispositivo di sicurezza, senza che sia necessario accertare anche a quale soggetto sia addebitabile la rimozione o la modifica.
Sitografia
www.ispettorato.gov.it

