Ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19: le domande di relative a periodi di sospensione/riduzione di attività decorrenti da “ottobre 2021”, rientranti nella regolamentazione del DL 146/2021, potranno essere utilmente trasmesse entro e non oltre il 31 dicembre 2021.
L’Inps spiega le novità del Decreto Fiscale – DL 146/2021 – in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.
Lo fa con la circolare 183 del 10 dicembre 2021, con cui fornisce anche le relative istruzioni operative, che segue il messaggio 4034/2021.
In oggetto: interventi in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro previsti dal decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146. Integrazione salariale per i lavoratori di Alitalia in amministrazione straordinaria. Indennità pari al trattamento di mobilità in deroga per le aree di crisi complessa della Regione siciliana. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
Presentazione domande COVID 19 – DL 146/21
Sulle modalità di presentazione delle domande di accesso ai trattamenti l’Istituto chiarisce che:
- dovranno essere trasmesse utilizzando la nuova causale “COVID 19 – DL 146/21”;
- entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
Tuttavia, l’Inps precisa che, considerato che la disciplina di cui al DL 146/2021 riguarda periodi dal 1° ottobre al 31 dicembre 2021 e atteso che la procedura informatica per l’invio delle istanze è stata resa disponibile dal 18 novembre 2021, al fine di introdurre un termine di maggior favore per le imprese interessate, le domande relative a periodi di sospensione/riduzione di attività decorrenti da “ottobre 2021”, rientranti nella regolamentazione del DL 146/2021, potranno essere utilmente trasmesse entro e non oltre il 31 dicembre 2021.
In caso di presentazione erronea di una domanda per trattamenti diversi da quelli spettanti o comunque con errori o omissioni che ne impediscono l’accettazione, i datori di lavoro possono trasmettere l’istanza nelle modalità corrette entro 30 giorni dalla comunicazione dell’errore da parte dell’Amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’Amministrazione competente.
Se i datori di lavoro, che hanno esaurito le misure di sostegno emergenziale previste dalla pregressa normativa di cui al decreto-legge n. 41/2021, prima dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 146/2021, abbiano richiesto trattamenti di Assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale e dei Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e 40 del D.lgs n. 148/2015 con causale diversa da quella “COVID –19”, per le settimane non ancora autorizzate, potranno presentare una nuova domanda con la nuova causale “COVID 19 – DL 146/21”, chiedendo contestualmente l’annullamento della prestazione ordinaria.
Si ricorda che il Dl 146/2021 ha introdotto un ulteriore periodo di 13 settimane (limite massimo) di trattamenti di Assegno ordinario (ASO), FIS e Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) per l’emergenza Covid 19.
Può essere richiesto:
- dai datori di lavoro che sono costretti a interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, nel periodo tra il 1° ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021;
- dai datori di lavoro ai quali è stato autorizzato l’intero periodo di trattamenti (28 settimane) previsto dal decreto Sostegni (Dl 41/2021), relativamente ai lavoratori che risultano in forza alle aziende richiedenti al 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del Dl 146/2021).
Ammortizzatori Covid, proroga per alcune aziende del tessile
L’Inps spiega che i datori di lavoro interessati devono aver chiesto ed essere stati autorizzati per almeno una settimana delle pregresse 17 previste dal Sostegni-bis. Conseguentemente, l’azienda potrà essere ammessa a beneficiare della proroga solo dopo che il periodo precedentemente autorizzato è decorso.
Sitografia
www.inps.it

