L’Inps interviene sul regime sanzionatorio per le regolarizzazioni in caso di errata applicazione del massimale contributivo, ex articolo 2, comma 18, della legge 335/1995.
Sanzioni ridotte se il lavoratore con anzianità contributiva anteriore al 1996 sia passato dal metodo contributivo a misto durante il rapporto di lavoro per effetto di un riscatto o di accrediti figurativi.
Con il messaggio 10 dicembre 2021, n. 4412, l’Istituto fornisce chiarimenti per le regolarizzazioni a seguito delle verifiche per il recupero dei contributi pensionistici.
Ivs oltre il massimale contributivo, dovuti e non versati, per lavoratori con anzianità contributiva anteriore al 1996.
Il gap nasce dalla legge 335/1995, che ha definito l’applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 che si iscrivono a fare data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l’opzione per il sistema contributivo ai sensi del comma 23 dell’articolo 1 della medesima legge, non ha parimenti previsto specifici obblighi in capo ai medesimi lavoratori in ordine alla comunicazione al datore di lavoro degli elementi che, per gli effetti della normativa in esame, sono destinati a modificare la misura dei conseguenti obblighi contributivi.
In assenza di tale regolamentazione, l’Istituto ha introdotto in capo al datore di lavoro l’obbligo di acquisire una dichiarazione dal lavoratore attestante l’esistenza o meno di periodi utili o utilizzabili ai fini dell’anzianità contributiva anteriori al 1° gennaio 1996 senza disciplinare gli effetti conseguenti all’omessa comunicazione da parte del lavoratore dell’intervenuta variazione del proprio status – da “nuovo iscritto” a “vecchio iscritto” – per effetto della presentazione in un momento successivo di una domanda di riscatto o di accredito figurativo.
Nel documento è analizzato il caso dell’anzianità contributiva anteriore al 1° gennaio 1996, conseguente alla presentazione di una domanda di riscatto o di accredito figurativo.
Massimale contributivo. Sanzioni in caso di riscatto o di accredito figurativo
Si ricorda che il massimale trova applicazione per la sola aliquota di contribuzione ai fini pensionistici (invalidità, vecchiaia e superstiti – IVS), pertanto la retribuzione eccedente costituisce base imponibile unicamente per le contribuzioni minori.
A seguito di verifica sui datori di lavoro privati che operano con il sistema UNIEMENS, con riferimento a determinate tipologie di anomalie rilevate nei flussi di denuncia, l’Istituto specifica le regole per la determinazione delle sanzioni e degli interessi relativamente ai lavoratori con anzianità contributiva anteriore al 1° gennaio 1996 conseguente alla presentazione di una domanda di riscatto o di accredito figurativo.
In caso di acquisizione di anzianità contributiva su domanda (riscatto o accredito figurativo), si applica la previsione che consente, fermo l’integrale pagamento dei contributi dovuti, la riduzione delle sanzioni civili fino alla misura degli interessi legali nel caso di “mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo”, per il fatto che nelle ipotesi in trattazione il datore di lavoro avrebbe continuato a considerare regolarmente adempiuto l’obbligo contributivo in assenza della rettifica della dichiarazione originariamente resa dal lavoratore.
Dunque:
- in relazione ai recuperi per i quali sono ancora in corso le attività di notifica delle diffide, una volta effettuato il pagamento integrale dei contributi richiesti le sanzioni saranno dovute nella misura degli interessi legali;
- se il pagamento dell’importo dei contributi dovuti sull’imponibile eccedente il massimale oggetto della diffida viene effettuato oltre il termine assegnato, la misura degli interessi legali sarà applicata dal mese successivo a quello di presentazione della domanda di riscatto o di accredito figurativo dei periodi contributivi antecedenti al 1° gennaio 1996, fino alla scadenza del termine di pagamento indicato nella medesima diffida;
- l’istituto modificherà in automatico le prossime diffide, attivando il regime ridotto delle sanzioni senza bisogno di istanze da parte dei datori di lavoro.
Sitografia
www.inps.it

