Il Dl n. 146/2021 – c.d. “decreto fiscale” o “collegato fiscale” alla Legge di Bilancio per il 2022 – recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, è convertito in legge.
Nel provvedimento licenziato dall’aula di Montecitorio con Atto Camera 3395, alcune novità di rilievo:
l’alleggerimento dei controlli formali sulle dichiarazioni dei redditi precompilate;
l’estensione a 180 giorni del termine per pagare le cartelle ricevute nell’ultimo quadrimestre del 2021;
la proroga di un anno del divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie alle persone;
l’esenzione Imu a scelta su una sola abitazione principale per i coniugi residenti in comuni diversi;
lo slittamento (a metà 2022) dell’abolizione dell’esterometro;
l’esclusione dalla tassa sui rifiuti per alcuni immobili della Chiesa.
Il Collegato ha una veste mista: 48 articoli tra nuovi e rinnovati
Nella versione post conversione in legge, il decreto è suddiviso in 48 articoli e 201 commi.
La rivista online dell’Agenzia delle entrate offre una sintesi esaustiva delle principali novità fiscali su temi quali: rimessione in termini per la Rottamazione-ter e il saldo e stralcio – art. 1 (modificato); proroga di termini per il versamento dell’Irap – art. 1-bis (nuovo); estensione del termine di pagamento per le cartelle di pagamento notificate nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021 – art. 2 (modificato); non impugnabilità dell’estratto di ruolo e limiti all’impugnabilità del ruolo – art. 3-bis (nuovo); rimessione in termini per il versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni – art. 3-ter (nuovo); disposizioni urgenti in materia fiscale – art. 5 (modificato); modifiche all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, in materia di controllo formale delle dichiarazioni precompilate – art. 5-ter (nuovo); integrazione tra strumenti di pagamento elettronico e strumenti per la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi fiscali – art. 5-novies (nuovo).
La novità centrale delle precompilate nel collegato fiscale
Passo indietro alle dichiarazioni precompilate: non vi saranno controlli formali dell’Agenzia delle entrate sui dati da essa stessa precaricati, che sono stati accettati senza apportare variazioni; e, in caso di “ritocchi” agli oneri detraibili o deducibili, la verifica riguarderà solo i documenti che hanno determinato la correzione.
Ante
Nel testo ante Dl n. 146/2021:
• relativamente alle dichiarazioni precompilate trasmesse direttamente dal contribuente o tramite il proprio sostituto d’imposta senza apportare modifiche, non sono sottoposti a controllo formale i dati relativi agli oneri già inseriti forniti da soggetti terzi.
Il soggetto che accetta il 730 precompilato senza apportare modifiche (o apportandone di non incidenti sulla determinazione del reddito o dell’imposta dovuta) non è perciò tenuto a esibire le ricevute che attestano oneri detraibili e deducibili e non è sottoposto a controlli documentali.
In ogni caso, per tali dati, l’Agenzia delle entrate può sempre effettuare la verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi che danno accesso ai benefici;
• relativamente alle dichiarazioni precompilate trasmesse direttamente dal contribuente o tramite il proprio sostituto d’imposta apportando modifiche o integrazioni incidenti sulla determinazione del reddito o dell’imposta, il controllo formale può riguardare anche gli oneri già inseriti nel modello predisposto dal Fisco;
• relativamente alle dichiarazioni precompilate presentate – con o senza modifiche – tramite un Centro di assistenza fiscale (Caf) o un professionista abilitato, il controllo formale viene effettuato nei confronti dell’intermediario che ha apposto il visto di conformità, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri comunicati dai soggetti terzi.
È comunque a carico del contribuente il pagamento delle maggiori imposte e degli interessi. Sempre nei confronti del contribuente vengono verificate le condizioni soggettive per usufruire delle detrazioni/deduzioni e, in caso di disconoscimento dell’onere, è sempre lui a rispondere dell’imposta, della sanzione e degli interessi.
Post
Con l’intervento sull’articolo 5-ter del “collegato fiscale”, in presenza di dichiarazione dei redditi precompilata presentata, direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, con modifiche e/o integrazioni che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta dovuta, è ora disposto che per i dati forniti da soggetti terzi, preinseriti nel modello e non modificati dal contribuente, opera l’esclusione dal controllo formale della dichiarazione.
Inoltre, con riferimento agli oneri che il contribuente “ritocca” rispetto alla dichiarazione messa a disposizione dall’Agenzia delle entrate, l’eventuale controllo formale dovrà riguardare unicamente i documenti che hanno portato alla modifica.
In tal modo, il potere di verifica del Fisco viene meno per i dati inseriti e non modificati e, se c’è una variazione, è circoscritto a ciò che l’ha originata.
Sitografia
www.camera.it
www.fiscooggi.it

