Le Convenzioni contro le doppie imposizioni che gli Stati contraggono per regolare il rispettivo esercizio della potestà impositiva al fine di eliminare la duplice tassazione dei redditi e/o del patrimonio dei rispettivi residenti (nell’ambito delle quali si convengono e definiscono anche le disposizioni sulla cooperazione amministrativa finalizzate alla prevenzione e al contrasto dell’evasione e dell’elusione fiscale), si basano sul modello elaborato in sede Ocse o sul modello predisposto dall’Onu.
L’Italia, che ha stipulato accordi contro le doppie imposizioni con numerosi Stati comunitari ed extra-comunitari, fa riferimento al modello Ocse.
In ragione delle differenti categorie reddituali, le convenzioni possono prevedere un’imposizione esclusiva di una delle parti o una tassazione concorrente, se entrambi gli Stati hanno facoltà impositiva sullo stesso reddito.
In relazione alla previsione di una tassazione concorrente, vanno considerati:
- il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (c.d. direttiva “madre-figlia” n. 435 del 23 luglio 1990, recepita dal Dlgs n. 136/1993);
- il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi (c.d. direttiva “interessi e canoni”, n. 2003/49/Ce).
La doppia imposizione va intesa in senso: giuridico, quando un contribuente è tassato per il medesimo reddito o patrimonio in due Stati diversi; economico, quando due diversi soggetti vengono tassati per il medesimo reddito o patrimonio.
Nelle convenzioni contro le doppie imposizioni vengono definiti:
- i soggetti interessati (le persone residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti);
- le imposte oggetto di accordo;
- i criteri per determinare il domicilio fiscale dei soggetti interessati;
- l’espressione di stabile organizzazione e quando si configura;
- le varie tipologie reddituali e la relativa potestà impositiva;
- le procedure amichevoli e gli scambi di informazioni.
Eventuali modalità accertative e relativi termini decadenziali dei Paesi contraenti non vengono, invece, citati dalle convenzioni. Tuttavia, un’ipotesi di previsione convenzionale si trova nell’innovativa clausola nell’ambito delle distributive rules of tax treaties, introdotta dal protocollo di modifica della convenzione contro le doppie imposizioni siglata tra Svizzera e Malta (articolo 7).
La clausola del time limit nella convenzione sulle doppie imposizioni tra Svizzera e Malta
In definitiva, i due Paesi contraenti si sono accordati su un time limit convenzionale per l’accertamento di un eventuale maggiore reddito delle stabili organizzazioni, fissando in cinque anni il limite massimo per l’attività di accertamento del reddito di una stabile organizzazione. In presenza di colpa grave o dolo, il limite non è applicabile.
Più precisamente, l’accordo stabilisce che: “uno Stato contraente non deve adeguare gli utili che sono attribuibili a una stabile organizzazione di un’impresa di uno degli Stati contraenti dopo la scadenza di un periodo di cinque anni dalla fine dell’anno fiscale in cui gli utili sarebbero stati attribuibili alla stabile organizzazione. Le disposizioni del presente comma non si applicano in caso di colpa grave, dolo”.
Sitografia
www.fiscooggi.it

