Partono le notifiche di ordinanza-ingiunzione ai datori di lavoro per il mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali.
Con un comunicato stampa del 15 dicembre 2021 è l’Inps ad avvisare di aver avviato l’attività di notifica delle ordinanze-ingiunzione nei confronti dei datori di lavoro che non hanno adempiuto al versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti nei termini e con le modalità stabilite dalla legge.
Mancato versamento. Regolarizzazione entro tre mesi senza penali
Il datore di lavoro che provvede al versamento delle ritenute entro 3 mesi dalla notifica della contestazione della violazione non è punibile con la sanzione penale né assoggettabile alla sanzione amministrativa.
Ai fini dell’estinzione della sanzione amministrativa, l’autore dell’illecito che non provvede al pagamento nel termine dei 3 mesi assegnati, potrà versare, entro i successivi 60 giorni, l’importo della sanzione amministrativa nella misura ridotta di 16.666 euro, pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista di 50.000 euro, ai sensi dell’articolo 16 della legge n. 689/1981.
La reiterazione del mancato versamento
Con l’ordinanza-ingiunzione saranno applicate, in relazione all’ammontare delle ritenute operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti e non versate e all’eventuale reiterazione dell’omissione, le sanzioni amministrative a partire da 17.000 euro fino ad un massimo di 50.000 euro.
Sanzione amministrativa, modalità pagamento
Il pagamento della sanzione amministrativa deve essere effettuato dal datore di lavoro:
- in unica soluzione entro il termine di 30 giorni dalla notificazione dell’ordinanza-ingiunzione (60 giorni se l’interessato risiede all’estero);
- oppure, con richiesta di pagamento rateale da 3 a 30 rate mensili, entro 30 giorni dalla notificazione dell’ordinanza-ingiunzione (60 giorni se l’interessato risiede all’estero), ai sensi dell’articolo 26 della legge n. 689/1981.
L’Istituto ricorda che il decreto legislativo n. 8 del 15 gennaio 2016 ha parzialmente depenalizzato il reato di “omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti” introdotto dal decreto legge 463/1983 (convertito con modificazioni dalla legge 638/1983), prevedendo due diverse fattispecie sanzionatorie collegate all’importo dell’omissione:
- reclusione fino a tre anni e multa fino a 1.032 euro nel caso di omesso versamento delle ritenute per un importo superiore a 10.000 euro annui (fattispecie di reato);
- sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro nel caso di omesso versamento delle ritenute per un importo fino a 10.000 euro annui (fattispecie dequalificata in illecito amministrativo).
Sitografia
www.inps.it

