È stata sciolta la riserva delle OO.SS circa l’ipotesi di Accordo per il rinnovo del CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi del 19 dicembre 2007.
Il rinnovo è stato sottoscritto il 26 novembre 2021 da Anip Confindustria, Federlavoro-Confcooperative, FNIP Confcommercio, Legacoop Servizi, Unionservizi Confapi e dai sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltrasporti.
La nuova versione del CCNL, con validità luglio 2021 – 31 dicembre 2024, prevede l’incremento dei minimi contrattuali da erogare ai dipendenti in 5 tranche. La quota relativa al periodo decorrente da luglio 2021 è riconosciuta ai lavoratori con il cedolino di novembre 2021.
Sul cambio appalto si è stata posta l’attenzione sui frequenti cambi di gestione che conseguentemente implicano risoluzione dei rapporti di lavoro (da parte dell’impresa cedente) e la predisposizione di nuove risorse (da parte dell’impresa subentrante), ponendo come obiettivo la tutela più concreta dei livelli complessivi di occupazione.
Il rinnovo del CCNL pulizia multiservizi interviene anche sulla parte normativa adeguando, confermando e/o integrando la precedente disciplina del contratto a tempo determinato. La durata dei contratti a termine è estesa a 36 mesi complessivi in presenza di almeno una causale tra quelle previste per legge. Rivista anche la somministrazione stabilendo per la stessa il limite di utilizzo nel 15% in media annua.
Sono escluse dai limiti percentuali riferiti ai contratti a tempo determinato, in applicazione dell’art. 23 del Dlgs 81/2015, le nuove attività in fase di avvio, lo svolgimento di attività stagionali, la sostituzione di lavoratori assenti, l’assunzione di lavoratori con età superiore ai 50 anni.
Per i contratti a tempo determinato è stato stabilito che in un’eventuale riassunzione a termine per le medesime mansioni non sarà previsto un ulteriore periodo di prova.
Le parti sociali firmatarie hanno concordato la volontà di promuovere iniziative utili a contrastare, a prevenire e a non tollerare comportamenti discriminatori basati sulla diversità, sulle condotte di violenza e sulle molestie sessuali. Sono stati dunque condivisi interamente i principi espressi nell’Accordo europeo siglato il 26 aprile 2007 e nella Convenzione ILO n. 190/2019.

