Il contribuente che rileva dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, può fornire i chiarimenti necessari “entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione”.
Lo fa direttamente o tramite il canale di assistenza telematica Civis. Se dal controllo emerge un risultato diverso da quello indicato in dichiarazione, egli può chiedere chiarimenti e il riesame della posizione, segnalando le ragioni per cui ritiene il pagamento non dovuto.
Ragioni fondate consentono di ottenere la rideterminazione della pretesa tributaria e la correzione della comunicazione di irregolarità.
Ma, nell’ipotesi in cui il contribuente presenti istanza di riesame in autotutela con il canale Civis, distinguendo tra l’invio effettuato entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione e l’invio altrimenti fatto oltre tale termine?
In risposta, l’Agenzia delle entrate – risoluzione n. 72/2021 – precisa che il diritto alla riduzione delle somme dovute a titolo di sanzione e interessi non è perso se il pagamento è effettuato con lieve ritardo, purché non si superino i 7 giorni.
Le due ipotesi: istanze entro 30 giorni
La richiesta viene accolta per il complessivo importo, l’ufficio effettua la rideterminazione della pretesa e l’annullamento della comunicazione.
Ove accolta parzialmente, l’ufficio procederà alla rideterminazione della pretesa e all’aggiornamento della comunicazione con l’effetto che, il termine di 30 giorni decorre nuovamente dal ricevimento della comunicazione definitiva con le nuove somme da versare. Il contribuente beneficia della riduzione delle sanzioni ad un terzo sul debito residuo.
A richiesta respinta, l’ufficio conferma le irregolarità e il contribuente avrà diritto o meno a beneficiare delle riduzioni a seconda che il versamento venga effettuato o meno entro il termine dei 30 giorni.
Istanze oltre 30 giorni
La richiesta viene accolta per il complessivo importo, l’ufficio effettua la rideterminazione della pretesa e l’annullamento della comunicazione.
In accoglimento parziale, l’importo viene rideterminato ma il contribuente non potrà beneficiare della riduzione di sanzioni e interessi, applicati in misura piena sulla nuova somma dovuta.
Parimenti, se la richiesta viene respinta e l’ufficio conferma le irregolarità, il contribuente non avrà sconti.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it
www.fiscooggi.it

