I contribuenti sottoposti agli obblighi di versamento dell’Iva sono tenuti, ex art. 6, c. 2, L. n. 405/1990, ad eseguire il pagamento dell’imposta dovuta a titolo di acconto entro il 27 dicembre di ciascun anno.
Il pagamento è effettuato mediante delega agli intermediari convenzionati con l’Agenzia per i servizi F24/I24 (banche, Poste Italiane S.p.a., prestatori di servizi di pagamento non bancari, agenti della riscossione).
Il riversamento delle somme corrisposte dai contribuenti deve avvenire, come disposto dalla citata legge (art. 6, c. 5-bis), non oltre il successivo 31 dicembre.
Le convenzioni che regolano i Servizi F24/I24 prevedono diversi termini di riversamento delle somme, a seconda dei canali di versamento utilizzati dai contribuenti (cartaceo, telematico tramite servizi degli intermediari, telematico tramite servizi dell’Agenzia).
Con il provvedimento n. 363388/2021, l’Agenzia delle Entrate dispone, anche in deroga alle previsioni convenzionalmente pattuite, i tempi e le modalità per il riversamento all’Erario delle somme riscosse nelle date del 24 e 27 dicembre 2021, a titolo di acconto IVA, avendo acquisito il parere favorevole del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Iva dicembre 2021, nel provvedimento AdE orario, data e obblighi degli intermediari
In pratica, gli intermediari riversano entro le ore 14,50 del 31 dicembre 2021, sulla contabilità speciale accesa presso la Banca d’Italia (Sezione tesoreria dello Stato di Roma), le somme versate dai contribuenti a titolo di acconto dell’Iva nelle giornate del 24 e del 27 dicembre 2021, tramite i canali per i quali è stabilito convenzionalmente il riversamento entro 5 giorni lavorativi.
Gli intermediari possono dar luogo o meno alla prenotazione dei bonifici da regolare il 31 dicembre 2021.
Essi si attengono ai termini convenzionali per il riversamento delle somme versate dai contribuenti il 27 dicembre 2021 tramite i canali per i quali è stabilito il riversamento entro 2 giorni lavorativi o entro 3 giorni lavorativi.
Possono, inoltre, riversare cumulativamente, con un unico bonifico, le somme versate dai contribuenti a titolo di acconto dell’Iva e, in tal caso, dovrà pervenire il flusso rendicontativo unico all’Agenzia delle entrate entro il 31 dicembre 2021.
Nel provvedimento anche la specifica che le somme riscosse con modello F24 EP e regolate il 31 dicembre 2021, sono escluse dalle disposizioni del provvedimento, in quanto non si tratta di versamenti eseguiti a titolo di acconto IVA.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it
www.fiscooggi.it

