Con il codice tributo “6957”, denominato “Contributo a fondo perduto perequativo – credito d’imposta da utilizzare in compensazione – art. 1, c. 16, DL n. 73 del 2021”, la fruizione del bonus introdotto dal decreto “Sostegni-bis” per i soggetti che hanno optato per l’utilizzo in compensazione è al via.
Istituisce questo ed altri codici la risoluzione n. 73 del 16 dicembre 2021.
I codici tributo “8134”, “8135” e “8136” riguardano coloro che hanno ricevuto il Cfp non spettante, mediante addebito sul conto corrente o tramite utilizzo in compensazione, e intendono restituire spontaneamente le somme in quanto non spettanti. Le novità nella risoluzione n. 73 del 16 dicembre 2021.
Nel dettaglio sono:
- “8134” denominato “Contributo a fondo perduto perequativo – Restituzione spontanea – CAPITALE – art. 1, c. 16, DL n. 73 del 2021”
- “8135” denominato “Contributo a fondo perduto perequativo – Restituzione spontanea – INTERESSI – art. 1, c. 16, DL n. 73 del 2021”
- “8136” denominato “Contributo a fondo perduto perequativo – Restituzione spontanea – SANZIONE – art. 1, c. 16, DL n. 73 del 2021”.
Dove, nell’F24, il codice per il perequativo
In sede di compilazione del modello F24, il codice “6957” è esposto nella sezione “ERARIO”, esclusivamente in corrispondenza della colonna “importi a credito compensati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno in cui è stato riconosciuto il contributo a fondo perduto, nel formato “AAAA”.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it
www.fiscooggi.it

