Una società a responsabilità limitata (S.r.l.) che tra i soci ha una società semplice (S.s.) non può esercitare l’adesione al regime della trasparenza fiscale o gli utili che ha prodotto sarebbero fiscalmente irrilevanti.
Viceversa, gli utili distribuiti alla società semplice si intendono percepiti, quindi tassati, in capo ai rispettivi soci.
La precisazione interpretativa è nella risposta n. 822/E del 17 dicembre 2021.
Regime di tassazione per trasparenza. La norma a base dell’interpretazione
Gli articoli 115 e 116 del Tuir disciplinano il regime di tassazione per trasparenza dei redditi prodotti dalle società di capitali, introdotto con la riforma di cui al Dlgs n. 344/2003.
In particolare: l’articolo 115 disciplina l’istituto della trasparenza fiscale applicabile alle società di capitali partecipate da altre società di capitali; l’articolo 116 regola quello della trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria.
Il 116 dispone che l’opzione per la trasparenza può essere esercitata – con le modalità e alle condizioni di cui al 115 – “dalle società a responsabilità limitata il cui volume di ricavi non supera le soglie previste per l’applicazione degli studi di settore e con una compagine sociale composta esclusivamente da persone fisiche in numero non superiore a 10 o a 20 nel caso di società cooperativa”.
Per le S.r.l. al cui capitale partecipano persone fisiche, dunque, l’opzione per la trasparenza è esercitabile – nel rispetto degli ulteriori requisiti di legge – solo da quelle i cui soci siano solo persone fisiche.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it
www.fiscooggi.it

